Fra tutela dei diritti e modello confessionale

AutoreFrancesco Alicino
Pagine23-43
CAPITOLO PRIMO
LA DOMMATICA
LE INTESE PER LE DIFFERENZE
S I
Fra tutela dei diritti e modello confessionale
S: 1. Le principali coordinate costituzionali del fattore religioso.
– 2. Diritti individuali e diritti collettivi. – 3. Diritti della personalità e
appartenenza confessionale. – 4. Le variabili del principio di laicità.
– 4.1. I gruppi normatori non (esclusivamente) confessionali. – 4.2.
L’eguale libertà religiosa di tutti i gruppi normatori. – 5. Il metodo-
disegno delle discipline negoziate.
1. Le principali coordinate costituzionali del fattore religioso
Nell’ordinamento italiano la disciplina costituzionale dei rapporti
fra Stato e religioni s’impernia sul principio di eguaglianza, che im-
plica il rispetto del diritto alla differenza1. Un principio e un diritto
funzionali all’autonoma soggettività delle singole organizzazioni
confessionali (art. 8, c. 2, Cost.), aderendo alle quali un soggetto
può svolgere la sua personalità (artt. 2 e 3 Cost.)2, religiosamente
1 Ossia, «l’eguale libertà delle confessioni di organizzarsi e di operare rappresen-
ta la proiezione necessaria sul piano comunitario» della libertà dei singoli di godere
della libertà di culto; Corte cost., sent. 16 luglio 2002, n. 346, in Giur. cost., 2002,
p. 2615, con nota redazionale di P. S (p. 2621) e nota a sentenza di G. G-
, Non è l’“eguale libertà” a legittimare l’accesso ai contributi regionali delle
confessioni senza intesa, pp. 2624 ss. Sul punto A. A, Il diritto ecclesiastico
nella giurisprudenza della Corte costituzionale, Milano, Giuffrè, 2010, pp. 118 ss.
2 In questo senso, la tutela del diritto alla differenza, oltre a promuovere lo
sviluppo della personalità (art. 2 Cost.), si legittima mediante il richiamo all’art.
24      
orientata3. Lo Stato ha tuttavia il dovere di tutelare direttamente i
diritti religiosi della persona, e quindi gli intessi attinenti alla sua
dimensione spirituale4, che devono essere riconosciuti e garantiti nei
confronti di ogni individuo, nell’accezione latina e primaria del ter-
mine: da in-divìduus, che non è divisibile; la particella elementare e
imprescindibile della società. E questa tutela mal si concilia con gli
statuti derogatori della cittadinanza, imponendosi anche sulle pre-
tese delle singole organizzazioni confessionali5. L’appartenenza a
una religione non è condizione necessaria per l’effettivo esercizio di
tali diritti la cui disciplina, innervando i principi supremi dell’ordine
costituzionale, è aliena dalla mediazione delle confessioni. Il che
non esclude, anzi, il rispetto della diversità, né il divieto di tratta-
menti discriminatori nei confronti di una o più differenze cultural-
religiose. Con tutto il suo carico di diritti di libertà, accettando la di-
3, c. 2, Cost., ed è volto a «rimuovere gli ostacoli di ordine sociale che, limitando
di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della
persona umana nel settore riguardante la vita religiosa»; S. L, Intese con
le confessioni religiose diverse dalla cattolica, in Dizionario di diritto pubblico,
diretto da S. Cassese, Milano, Giuffrè, 2006, vol. IV, pp. 3225 ss. Sul punto già P.
R, Persona e comunità. Saggi di diritto privato, Padova, CEDAM, 1987, la
cui indagine sul ruolo delle Chiese in una società pluralista «muove naturalmente
secondo la traccia dell’art. 2 Cost.» (p. 21), che esorta a resistere alla tentazione
delle confessioni «di servirsi dello Stato per assicurarsi una posizione di privile-
gio» (p. 49): bisogna evitare che una comunità religiosa approtti «della sua posi-
zione per indurre lo Stato a morticare ed impedire la professione di fede religio-
sa» dei suoi appartenenti e «degli appartenenti ad altre comunità» (p. 50). Sul piano
più generale S. B, The Rights of Others. Aliens, Residents and Citizens,
Cambridge, Cambridge University Press, 2004, trad. it. a cura S. De Petris, I diritti
degli altri. Stranieri, residenti, cittadini, Milano, Cortina, 2006, p. 53; S. R,
La vita e le regole. Tra diritto e non diritto, Milano, Feltrinelli, 2006, p. 25 e p. 32;
M.C. N, Giustizia sociale e dignità umana. Da individui a persone, trad.
it. a cura di E. Greblo (con Introduzione di C. Saraceno), Bologna, il Mulino, 2002;
M.C. N, Women and Human Development: The Capabilities Approach,
Cambridge, Cambridge University Press, 2000, trad. it. a cura di W. Maffezzoni,
Diventare persone. Donne e universalità dei diritti, Bologna, il Mulino, 2001.
3 S. B, voce Fonti del diritto ecclesiastico, in Dig. disc. pubbl., Torino,
VI, 1994, p. 455. Sul punto si veda anche R. C, Le intese con le minoranze
religiose in Italia, in Coscienza e Libertà, 1990, nn. 16-16 A, p. 87.
4 N. C, Diritto pubblico delle religioni. Eguaglianza e differenze nel-
lo Stato costituzionale, Bologna, il Mulino, 2012, p. 17.
5 In questo contesto, a ogni individuo è riconosciuto «uno statuto universale di
persona» e i diritti della personalità, indipendentemente dalla sua cittadinanza na-
zionale, dal sesso e dall’appartenenza a una entità cultural-religiosa; S. B,
I diritti degli altri. Stranieri, residenti, cittadini, cit., p. 53.

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