DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 giugno 1998, n. 255 - Regolamento recante disciplina per il passaggio del personale delle amministrazioni dello Stato al servizio ispettivo presso le direzioni provinciali e regionali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, a norma dell'articolo 39, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione; Visto l'articolo 39, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80; Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 4 maggio 1998; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 giugno 1998; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali ed il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

E m a n a il seguente regolamento: Art. 1.

  1. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con provvedimenti distinti per ogni singola regione, puo' emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, bandi di mobilita' volontaria su base regionale, ai fini dell'immissione di personale nei ruoli delle direzioni del lavoro - settore e servizi ispettivi provenienti da altre amministrazioni dello Stato.

    Art. 2.

  2. I bandi di mobilita' sono finalizzati all'immissione delle unita' di personale, distinte per livelli, nei limiti delle vacanze esistenti negli organici di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 maggio 1996 e successive modificazioni ed integrazioni, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 1996.

  3. Nella individuazione delle vacanze si tiene conto dei posti gia' oggetto di concorsi emanati o in via di espletamento.

    Art. 3.

  4. I bandi di mobilita' su base regionale prevedono: a) il numero dei posti disponibili distinti per ogni livello e per ogni singola regione, tenuto conto di quanto disposto all'articolo 2; b) il titolo di precedenza per coloro che gia' prestano servizio in uffici delle amministrazioni dello Stato aventi sede nella stessa regione; c) i titoli di studio richiesti per ogni singolo livello (laurea o diploma di scuola media superiore ad indirizzo tecnico); d) gli eventuali titoli di specializzazione o qualificazione professionale.

    Art. 4.

  5. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, entro sessanta giorni dalla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande, sulla base della corrispondenza tra la qualifica funzionale di provenienza con quella prevista nel bando, procede, attraverso apposite commissioni, nominate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693, alla formazione ed approvazione delle graduatorie degli aspiranti, distinte...

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