PROVVEDIMENTO 8 ottobre 2003 - Approvazione dello schema di dati da inviare per via telematica per l'assolvimento degli adempimenti ai fini IVA da parte dei soggetti di cui all'art. 74-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni ed individuazione dell'ufficio competente

IL DIRETTORE dell'Agenzia delle entrate

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento; Dispone

  1. Approvazione dello schema di dati concernente la dichiarazione di identificazione ai fini IVA, di variazione e di cessazione attivita'.

    1.1. I soggetti domiciliati o residenti fuori della Comunita' europea, non identificati ai fini IVA in ambito comunitario, che effettuano prestazioni di servizi tramite mezzi elettronici nei confronti di committenti comunitari non soggetti passivi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, possono avvalersi del regime speciale previsto dall'art. 74-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, introdotto dal decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 273. A tal fine i predetti soggetti richiedono all'ufficio competente di cui al punto 3 l'identificazione nel territorio dello Stato inviando per via telematica i dati di cui all'allegato A del presente provvedimento, secondo lo schema e le relative istruzioni disponibili nel sito Internet www.e-services. agenziaentrate.it 1.2. Le variazioni dei dati contenuti nella dichiarazione di identificazione di cui al punto 1.1, nonche' la cessazione dell'attivita', qualora il soggetto precedentemente identificato non intenda piu' avvalersi del regime speciale previsto dall'art.

    74-quinquies ovvero non sia piu' in possesso dei requisiti richiesti dal predetto regime, sono comunicate ai medesimo ufficio per via telematica, utilizzando il sito Internet di cui al punto 1.1, secondo le istruzioni ivi fornite.

  2. Approvazione dello schema di dati concernente la dichiarazione trimestrale riepilogativa delle operazioni effettuate.

    2.1. I soggetti di cui al punto 1.1, al fine di assolvere l'adempimento previsto dal comma 6 dell'art. 74-quinquies, presentano per via telematica, anche in mancanza di operazioni, all'ufficio competente di cui al punto 3, entro il giorno 20 del mese successivo al trimestre solare di riferimento, una dichiarazione compilata sulla base dello schema e delle relative istruzioni disponibili nel sito Internet di cui al punto 1.1, comunicando i dati di cui all'allegato B al presente provvedimento.

  3. Individuazione dell'ufficio competente.

    3.1. E' attribuita al centro operativo di Pescara la competenza a gestire i rapporti in materia di imposta sul valore aggiunto con i soggetti identificati ai sensi dell'art. 74-quinquies del decreto del...

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