DECRETO 6 agosto 2010 - Esenzione dalla disciplina che prevede il diritto di accesso dei terzi, a favore delle imprese che investono nella realizzazione di nuovi stoccaggi in sotterraneo di gas naturali o in significativi potenziamenti delle capacita'' di stoccaggio esistenti. (10A11826)

IL MINISTRO

DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, di attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale (di seguito: il decreto legislativo n. 164/2000);

Vista la direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003, che all'art. 22 stabilisce che nuovi impianti di stoccaggio possono essere oggetto, su richiesta, di una deroga alle disposizioni sull'organizzazione dell'accesso al sistema del gas naturale, specificate nella stessa direttiva;

Viste le note interpretative relative alla direttiva 2003/55/CE emanate dalla Commissione europea in data 6 giugno 2003 e 6 maggio 2009;

Visto l'art. 1, comma 17, della legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito: la legge n. 239/2004), che stabilisce che le imprese che investono, direttamente o indirettamente, nella realizzazione di nuovi stoccaggi in sotterraneo di gas naturale, o in significativi potenziamenti delle capacita' di stoccaggio, tali da permettere lo sviluppo della concorrenza e di nuove fonti di approvvigionamento di gas naturale, possono richiedere, per la capacita' di nuova realizzazione, un'esenzione dalla disciplina che prevede il diritto di accesso dei terzi;

Visto che lo stesso art. 1, comma 17, stabilisce che:

  1. l'esenzione e' accordata, caso per caso, per un periodo di almeno venti anni e per una quota di almeno l'ottanta per cento della nuova capacita', dal Ministero delle attivita' produttive, ora Ministero dello sviluppo economico (di seguito: il Ministero);

  2. con decreto del Ministro delle attivita' produttive, ora Ministro dello sviluppo economico, sono definiti i principi e le modalita' per il rilascio delle esenzioni di cui sopra, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni comunitarie in materia;

    Vista la comunicazione del 16 marzo 2005 della Commissione europea relativa alle modalita' di notifica delle esenzioni rilasciate ai sensi dell'art. 22 della direttiva 2003/55/CE;

    Vista la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, che abroga la direttiva 2003/55/CE e che mantiene all'art. 36 la disposizione che nuovi impianti di stoccaggio possono essere oggetto, su richiesta e per un periodo di tempo definito, di una deroga alle disposizioni sull'organizzazione dell'accesso al sistema del gas naturale specificate nella stessa direttiva e che la deroga si applica anche ad un aumento significativo delle capacita' di infrastrutture esistenti;

    Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive 11 aprile 2006 (di seguito: decreto 11 aprile 2006), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 maggio 2006, n. 109, che stabilisce, tra l'altro, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 239/2004 e nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni comunitarie in materia, i principi e le modalita' per il rilascio di un'esenzione per la capacita' di nuova realizzazione, dalla disciplina che prevede il diritto di accesso dei terzi alle infrastrutture, alle imprese che investono, direttamente o indirettamente, nella realizzazione di nuovi interconnettori o nella realizzazione in Italia di nuovi terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto, o in significativi potenziamenti delle capacita' delle infrastrutture esistenti sopra citate;

    Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive 28 aprile 2006 (di seguito: decreto 28 aprile 2006), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 maggio 2006, n. 109, che stabilisce, tra l'altro, le modalita' di accesso alla rete nazionale dei gasdotti conseguente all'esenzione di cui all'art. 1, comma 17, della legge n. 239/2004 relativamente alla realizzazione di nuovi interconnettori, di nuovi terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto o di significativi potenziamenti delle capacita' delle infrastrutture esistenti sopra citate, nonche' le modalita' di accesso alla rete nazionale dei gasdotti conseguente al riconoscimento del diritto all'allocazione prioritaria nel conferimento di capacita' di trasporto ai sensi dell'art. 1, comma 18, della stessa legge, relativamente alla realizzazione di infrastrutture di interconnessione con Stati non appartenenti all'Unione europea o di significativi potenziamenti delle capacita' delle infrastrutture esistenti sopra citate;

    Visto l'art. 1, comma 20, della legge n. 239/2004 che prevede che la residua quota delle capacita' dei nuovi stoccaggi in sotterraneo o potenziamenti della capacita' esistenti di cui al citato comma 17 sono allocate secondo procedure definite dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita') in base a criteri di efficienza, economicita' e sicurezza del sistema stabiliti con decreti del Ministro dello sviluppo economico;

    Vista la deliberazione dell'Autorita' 21 giugno 2005, n. 119/05, recante l'adozione di garanzie di libero accesso al servizio di stoccaggio del gas naturale, obblighi dei soggetti che svolgono le attivita' di stoccaggio e norme per la predisposizione dei codici di stoccaggio, e sue successive modifiche e integrazioni di cui alle delibere nn. 50/06, 220/06, 303/07, e ARG/gas 55/09 e 148/09;

    Vista la deliberazione dell'Autorita' 3 marzo 2006, n. 50/06, recante i criteri per la determinazione delle tariffe per l'attivita' di stoccaggio e sue successive modifiche e integrazioni;

    Ritenuto opportuno emanare il decreto ministeriale, in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1, commi 17 e 18, della legge n. 239/2004, che definisce i principi e le modalita' per il rilascio dell'esenzione dalla disciplina che prevede il diritto di accesso dei terzi relativamente alla realizzazione di nuovi stoccaggi in sotterraneo di gas naturale e del potenziamento degli stoccaggi esistenti e, contestualmente, definire i criteri di efficienza, economicita' e sicurezza del sistema, ai sensi dell'art. 1, comma 20, della legge n. 239/2004, in base ai quali l'Autorita' stabilisce le procedure per l'assegnazione della residua quota delle capacita' di stoccaggio non oggetto di esenzione;

    Decreta:

    Art. 1

    Definizioni

    1. Ai fini del presente provvedimento:

  3. «DGSAIE» e' la Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e...

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