CIRCOLARE 29 luglio 2003, n. 1253 - Linee guida sugli investimenti finanziabili dalla Cassa depositi e prestiti

Alle Amministrazioni statali Agli Enti pubblici Alle Regioni Alle Province autonome di Trento e di Bolzano Alle Amministrazioni provinciali e comunali Alle Comunita' montane, isolane e di arcipelago Alle Unioni di comuni e, per conoscenza

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Alla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome Alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano Alla Conferenza Stato-Citta' ed autonomie locali All'Associazione nazionale comuni italiani (A.N.C.I.) All'Unione province italiane (U.P.I.) All'Unione nazionale comuni montani (U.N.C.E.M.)

Premessa:

Ai sensi dell'art. 1 del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 7 gennaio 1998 e successive modificazioni, la Cassa depositi e prestiti (CDP) e', in via generale, autorizzata a concedere mutui per finanziare le spese di investimento dei propri enti mutuatari.

Per la maggior parte di questi ultimi, il divieto di ricorrere al credito per finanziare spese diverse da quelle di investimento deriva dai loro stessi ordinamenti

per i comuni, le province, le citta' metropolitane e le Regioni, il divieto e' sancito a livello costituzionale (art. 119 Cost.); per le articolazioni interterritoriali, associative o strumentali degli enti locali, quali le comunita' montane, isolane o di arcipelago, le unioni di comuni, i consorzi di funzioni, il divieto discende in via generale dal combinato disposto degli articoli 2 e 202 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.).

La definizione di ´investimentoª assume dunque un ruolo centrale sia presso gli ordinamenti degli enti di riferimento che presso l'Istituto, la cui attivita' di finanziamento e' comunque vincolata a tale parametro, anche quando essa e' rivolta a soggetti non direttamente destinatari dei divieti sopramenzionati.

Per le ragioni esposte, si ritiene utile fornire alcune sintetiche linee guida, volte a rappresentare gli orientamenti assunti su situazioni che, in sede di verifica delle condizioni che legittimano l'intervento della CDP a norma dell'art. 1 del citato decreto ministeriale, hanno presentato il maggiore grado di complessita'.

Spese di investimento:

Per spese di investimento finanziabili dalla CDP si intendono le spese in conto capitale a fronte delle quali nel bilancio dell'ente, che le sostiene, si registra un incremento patrimoniale.

Le ragioni che hanno indotto l'Istituto a...

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