Introduzione

AutorePierangelo Catalano
CaricaUniversità di Roma La Sapienza, presidente del Gruppo di ricerca sulla diffusione del Diritto romano
Pagine191-193

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  1. Il riordinamento dell'enorme (e ormai caotica) bibliografia concernente le interpretazioni delle fonti giuridiche romane deve procedere muovendo dall'ordine delle fonti stesse. Ciò è conforme a precisi criteri metodologici della ricerca storico-giuridica. Da una parte si tratta di rispettare l'«autonomia dell'oggetto» dell'inteipretazione (E. Betti), attraverso uno strumento parallelo a vocabolarii e lessici; dall'altra parte si tratta di riaffermare, attraverso il riferimento alle fonti giuridiche, che «l'analisi degli aspetti giuridici dei fenomeni indagati s'impone, non soltanto come fine, ma anche come mezzo» (G. Pugliese). Lo stesso strumento della ricerca può chiarire l'indissolubilità dei nessi tra critica del testo, interpretazione storica e interpretazione giuridica. Soprattutto lo strumento può servire ad evitare la frattura tra romanisti e cultori del diritto positivo. Si deve partire dalla fonte per infine tornare alla fonte.

    Dalla fine degli anni trenta, l'applicazione più approfondita ed articolata del metodo storico e (in minor misura) del metodo comparativo è giunta a meglio evidenziare i diversi momenti del sistema giuridico romano. Nel «passaggio dalla critica del testo alla ricostruzione storico-giuridica» sono state superate le alternative "classico/giustinianeo", "alto/basso-postelassico" (G. Pugliese). Attraverso l'esame delle molteplici stratificazioni concettuali e normative, e tenendo conto dei rischi di «autoproiezione» dell'interprete (R. Orestano), si sono poste le basi per analisi scientifiche del "fondo comune" e delle diversità degli ordinamenti giuridici compresi nella cosiddetta tradizione romanistica.

    In tal modo acquista oggi nuovo significato l'affermazione fatta da Contardo Ferrini, ala fine del secolo scorso, nell'esaminare i diversi modi di studiare il diritto romano in Francia, Germania e Italia («diritto classico», «diritto comune», «diritto giustinianeo»): che allora proprio il diritto giusti-Page 192nianeo sembrava infondere «perenne giovinezza» ai diritti positivi codificati.

    L'archivio elettronico per l'interpretazione delle fonti giuridiche romane consentirà di collocare in una prospettiva storico-comparativa globale il lavoro sul "fondo comune" degli ordinamenti giuridici appartenenti al sistema romanista: per il raggiungimento di obiettivi parziali via via più ampi. Ricordo alcune proposte di Gero Dolezalek (oggi direttore dell'Istituto di Diritto romano e comparato...

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