Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Ministero della salute, le regioni e le province autonome sulle linee guida per la gestione operativa del sistema di allerta per alimenti destinati al consumo umano. (Accordo rep. n. 2395).

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

Nell'odierna seduta del 15 dicembre 2005

Visto l'art. 117 della Costituzione che al comma 3 annovera tra le materie di legislazione concorrente la ´tutela della saluteª e ´l'alimentazioneª; Visto l'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, il quale prevede che, in sede di Conferenza Stato-Regioni, il Governo puo' promuovere la stipula di intese dirette a favorire il raggiungimento di obiettivi comuni; Visto il decreto legislativo del 3 marzo 1993, n. 123, recante ´Attuazione della direttiva 89/397/CEE relativa al controllo ufficiale dei prodotti alimentariª, ed in particolare l'art. 11 riguardante il riscontro di una frode tossica o di prodotti alimentari nocivi o pericolosi per la salute pubblica; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995 recante ´Atti di indirizzo e coordinamento alle regioni delle province autonome di Trento e Bolzano sui criteri uniformi per l'elaborazione dei programmi di controllo ufficiale degli alimenti e delle bevandeª; Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, recante ´Attuazione delle direttive 99/43/CEE e 96/3/CEE concernenti l'igiene dei prodotti alimentariª, ed in particolare l'art. 3 che stabilisce l'obbligo da parte dei responsabili delle industrie alimentari di ritirare dal commercio, i prodotti alimentari che possono presentare un rischio immediato per la salute pubblica; Visto il regolamento (CE) 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che istituisce i principi e requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorita' europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare, ed in particolare il capo IV riguardante il sistema di allarme rapido, la gestione delle crisi e le situazioni di emergenza; Considerato che per garantire la tutela della salute pubblica nelle situazioni di emergenza attraverso l'assunzione di provvedimenti che consentano di impedire la commercializzazione e il consumo di prodotti alimentari nocivi o pericolosi e' necessario stabilire delle procedure rapide ed efficaci; Considerate le difficolta' gestionali emerse in occasione del verificarsi di emergenze dovute alla presenza sul mercato di alimenti nocivi o pericolosi per la salute pubblica; Vista la nota del 18 novembre 2005, con la quale il Ministero della salute ha formalizzato la proposta di intesa in esame, volta ad emanare linee guida per la gestione operativa del sistema di allerta nazionale per alimenti destinati al consumo umano al fine di pervenire ad una uniformita' e ad una standardizzazione di detto sistema di allerta per garantire la piena tutela della salute pubblica; Acquisito nel corso dell'odierna seduta l'assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e province autonome sul testo della presente intesa, nei termini di cui all'allegato sub 1; Sancisce intesa tra il Ministero della salute e le regioni e le province autonome, nei termini di cui all'allegato sub 1, richiamato in premessa, parte integrante del presente atto.

Roma, 15 dicembre 2005

Il presidente: La Loggia

Il segretario: Carpino

"LINEE GUIDA PER LA GESTIONE OPERATIVA DEL SISTEMA DI ALLERTA PER ALIMENTI DESTINATI AL CONSUMO UMANO"

  1. FINALITA' II presente protocollo e' stato definito per permettere la gestione omogenea in ambito nazionale del Sistema di Allerta per alimenti destinati al consumo umano, al fine di garantire la tutela della salute pubblica.

    E' fatta salva l'adozione di tutti i provvedimenti previsti dalla normativa in vigore.

  2. DEFINIZIONI Si intende per

    - Sistema di allerta: procedura codificata atta a garantire la rapidita' delle comunicazioni e dei provvedimenti conseguenti, da adottare a seguito di riscontro di alimento che rappresenta grave rischio per la salute del consumatore; - Alimento (o prodotto alimentare o derrata alimentare): "qualsiasi sostanza o prodotto trasformato , parzialmente trasformato o non trasformato destinato ad esser ingerito, o di cui si prevede ragionevolmente che possa essere ingerito, da essere umani. Sono comprese le bevande, le gomme da masticare e qualsiasi sostanza, compresa l'acqua, intenzionalmente incorporata negli alimenti nel corso della loro produzione, preparazione o trattamento (....omissis...)" (tratta da Regolamento 178/2002/CE); - Impresa alimentare: "ogni soggetto pubblico o privato , con o senza fini di lucro, che svolge una qualsiasi delle attivita' connesse ad una delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti" (tratta da Regolamento 178/2002/CE); - Operatore del settore alimentare: "la persona fisica o giuridica responsabile di garantire il rispetto delle disposizioni della legislazione alimentare nell'impresa alimentare posta sotto il suo controllo" (tratta da Regolamento 178/2002/CE); - Immissione sul mercato: la detenzione di alimenti o mangimi a scopo di vendita, comprese l'offerta di vendita o ogni altra forma, gratuita o a pagamento, di cessione, nonche' la vendita stessa, la distribuzione e le altre forme di cessione propriamente detta" (tratta da Regolamento 178/2002/CE), - Commercio al dettaglio: "la movimentazione e/o trasformazione degli alimenti e il loro stoccaggio nel punto di vendita o di consegna al consumatore finale, compresi i terminali di distribuzione, gli esercizi di ristorazione, le mense di aziende e istituzioni. I ristoranti e altre strutture di ristorazione analoghe , i negozi, i centri di distribuzione per supermercati e i punti vendita all'ingrosso" (tratta da Regolamento 178/2002/CE); - Pericolo o elemento di pericolo: agente biologico - chimico - fisico contenuto in un alimento o mangime o condizione in cui un alimento o un mangime...

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