INTESA 28 novembre 2019 - Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulle Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VIncA) - Direttiva 92/43/CEE 'HABITAT' articolo 6, paragrafi 3 e 4 (Rep. atti n. 195/CSR). (19A07968)

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO Nell'odierna seduta del 28 novembre 2019;

Vista la direttiva comunitaria 92/43/CEE «Habitat» del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla «conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche» finalizzata a garantire la tutela della biodiversita' dell'Unione europea, impegnandosi a conservare gli habitat naturali e la flora e la fauna selvatiche, mediante l'istituzione della rete ecologica «Natura 2000», costituita dalle Zone speciali di conservazione, designate dai Paesi dell'UE ai sensi della citata direttiva e dalle Zone di protezione speciale, classificate ai sensi della direttiva 2009/147/CE «Uccelli»;

Visto l'art. 6, paragrafo 3, della predetta direttiva 92/43/CEE che prevede che qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione di un sito Natura 2000 ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, deve essere assoggettato alla procedura di Valutazione di incidenza, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo e che, alla luce delle conclusioni di tale valutazione sul sito, e fatto salvo il paragrafo 4, le autorita' nazionali competenti danno il loro accordo su tale piano o progetto soltanto dopo aver avuto la certezza che esso non pregiudichera' l'integrita' del sito in causa e, se del caso, previo parere dell'opinione pubblica;

Visto l'art. 6, paragrafo 4, della predetta direttiva 92/43/CEE che prevede, nonostante conclusioni negative della valutazione dell'incidenza sul sito e in assenza di soluzioni alternative, la possibilita' di autorizzare un piano o un progetto a condizione che sia verificata la sussistenza di motivi imperativi di rilevante interesse pubblico mediante l'adozione di ogni misura compensativa necessaria per garantire che la coerenza globale di Natura 2000 sia tutelata;

Vista la comunicazione della Commissione europea recante «Gestione dei siti Natura 2000 Guida all'interpretazione dell'art. 6 della direttiva 92/43/CEE (direttiva Habitat)» del 21 novembre 2018 (C(2018)7621 final), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 25 gennaio 2019;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, avente ad oggetto «Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonche' della flora e della fauna selvatiche», modificato ed integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n. 120, ed in particolare l'art. 5 che disciplina la procedura di Valutazione di incidenza a livello nazionale;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale», cosi' come modificato dal...

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