DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 giugno 2008 - Fondo di intervento integrativo per la concessione tra le regioni e le province autonome dei prestiti d''onore e l''erogazione di borse di studio per l''anno 2007.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Vista la legge 2 dicembre 1991, n. 390, art. 16, comma 4, che istituisce il Fondo di intervento integrativo per la concessione dei prestiti d'onore, cosi' come modificata dalla legge 11 febbraio 1992, n. 147;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 89, che consente la destinazione di tale Fondo anche alla erogazione di borse di studio previste dall'art. 8 della legge 2 dicembre 1991, n. 390;

Viste le disposizioni per l'uniformita' di trattamento sul diritto agli studi universitari di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2001 ed, in particolare, l'art. 16 nel quale vengono indicati i criteri di riparto di tale Fondo;

Visto lo stanziamento del capitolo n. 1695 «Fondo di intervento integrativo da ripartire tra le regioni per la concessione dei prestiti d'onore e l'erogazione di borse di studio» dello stato di previsione dell'esercizio finanziario 2007 del Ministero dell'universita' e della ricerca, pari a Euro 166.871.000,00;

Visti i dati trasmessi dalle regioni e dalle province autonome ed elaborati dal Ministero universita' e ricerca sulla base dei criteri stabiliti dal richiamato art. 16 ai fini del riparto del Fondo di Intervento Integrativo per l'anno 2007;

Visto il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome formulato nella adunanza del 20 marzo 2008;

Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;

Decreta:

Art. 1.

La destinazione del fondo

  1. I trasferimenti sul Fondo di intervento integrativo per la concessione dei prestiti d'onore e delle borse di studio, di seguito denominato Fondo, sono destinati dalle regioni e dalle province autonome alla concessione di borse di studio di cui all'art. 8 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, sino all'esaurimento delle graduatorie degli idonei al loro conseguimento, secondo le modalita' stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2001 «Disposizioni per l'uniformita' di trattamento sul diritto agli studi universitari a norma dell'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390».

  2. Per la concessione delle borse di studio le regioni e le province autonome utilizzano prioritariamente le risorse...

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