Nuovo intervento giurisprudenziale sul quinto comma dell'art. 309 C.p.p.

AutoreFerdinando Esposito
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La sentenza che si annota ha il pregio di aver anticipato di circa un mese la decisione n. 10 del 22 marzo 2000 delle S.U. della Corte che - nel risolvere il contrasto "se, in caso di presentazione della richiesta di riesame ai sensi dell'art. 582, comma 2, c.p.p., il termine perentorio di cinque giorni per la ricezione degli atti debba decorrere dal giorno in cui la richiesta stessa è stata presentata alla cancelleria del Tribunale o del giudice di pace del luogo in cui la parte e il difensore si trovano, ovvero dalla data in cui l'istanza è pervenuta alla cancelleria del Tribunale del riesame, alla quale, in attuazione della disposizione del citato secondo comma dell'art. 582, l'atto deve essere immediatamente trasmesso" - ha, incidentalmente, affermato che "nell'ipotesi prevista dall'art. 123 c.p.p. non è possibile scindere il momento della presentazione da quello dell'immediato decorso di detto termine, non solo per la ragione che all'interessato è preclusa la possibilità di attivare il mezzo processuale più rapido col recarsi a presentare la richiesta nella cancelleria del tribunale del riesame, ma anche perché lo stesso art. 123 espressamente equipara la presentazione al direttore del carcere alla ricezione da parte dell'autorità competente, attribuendo immediata efficacia all'atto come se fosse direttamente ricevuto dall'autorità giudiziaria destinata".

È stato così definitivamente...

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