DECRETO-LEGGE 4 dicembre 1992, n. 471 - Interventi urgenti nelle zone delle regioni Liguria e Toscana colpite da eccezionali avversita' atmosferiche

Coming into Force05 Dicembre 1992
Enactment Date04 Dicembre 1992
Published date05 Dicembre 1992
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1992/12/05/092G0519/CONSOLIDATED/19930203
Official Gazette PublicationGU n.287 del 05-12-1992
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di intervenire per far fronte alla emergenza verificatasi nelle province di Genova e Savona e nella regione Toscana a seguito delle eccezionali avversita' atmosferiche;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 dicembre 1992;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per il coordinamento della protezione civile, di concerto con il Ministro delle finanze; E M A N A il seguente decreto-legge: Art. 1.

  1. E' assegnato alla regione Liguria, per i primi impegni, un contributo straordinario di lire 70 miliardi per provvedere alla realizzazione degli interventi di somma urgenza conseguenti agli eventi alluvionali dei giorni 22 e 27 settembre 1992 nei seguenti comuni:

    1. provincia di Savona: Savona, Albisola Marina, Albisola Superiore, Altare, Andora, Balestrino, Bergeggi, Borgio Verezzi, Bormida, Cairo Montenotte, Calice Ligure, Calizzano, Carcare, Celle Ligure, Cosseria, Dego, Finale Ligure, Giustenice, Giusvalla, Magliolo, Mallare, Mioglia, Orco Feglino, Osiglia, Pallare, Piana Crixia, Pietra Ligure, Plodio, Pontinvrea, Quiliano, Sassello, Stella, Tovo S. Giacomo, Urbe, Vado Ligure, Varazze, Vezzi Portio;

    2. provincia di Genova: Genova, Avegno, Bargagli, Bogliasco, Busalla, Camogli, Campomorone, Casella, Ceranesi, Davagna, Isola del Cantone, Lumarzo, Mignanego, Neirone, Recco, Ronco Scrivia, Sant'Olcese, Savignone, Serra Ricco', Sori, Valbrevenna, ed in quelli individuati con delibera della giunta regionale ligure n. 4576 in data 8 ottobre 1992.

  2. Le disponibilita' di cui al comma 1 sono destinate, con decreto del presidente della regione Liguria, previa deliberazione della giunta, alla integrazione dei bilanci delle amministrazioni provinciali e comunali per interventi di somma urgenza di rispettiva competenza, diretti alla salvaguardia della pubblica e privata incolumita' ed indispensabili ad evitare il ripetersi di analoghe situazioni di emergenza, relativi:

    1. alla riparazione dei danni subiti dalle infrastrutture viarie, idriche, fognarie, igienico-sanitarie e simili, nonche' alla sistemazione degli alvei e degli argini dei corsi d'acqua ed al ripristino delle sezioni idriche e delle opere di contenimento, entro il limite di lire 55 miliardi;

    2. all'assistenza ai cittadini, anche mediante erogazione di contributi per la riparazione dei danni alle abitazioni ed ai beni mobili, entro il limite di lire 15 miliardi.

  3. Per far fronte agli interventi urgenti di competenza regionale volti alla eliminazione di situazioni di rischio e alla riparazione di danni al regime idraulico, causati dagli eventi alluvionali di cui al comma 1, e per la esecuzione di opere di riequilibrio idrogeologico delle zone colpite, la regione Liguria e' autorizzata a rideterminare gli interventi e le relative priorita' degli schemi previsionali e programmatici di cui all'articolo 31 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modifiche ed integrazioni, per il triennio 1992-1994. La rideterminazione e' comunicata entro venti giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto al Ministro dei lavori pubblici che provvede al trasferimento delle somme occorrenti.

  4. I benefici di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 sono concessi unicamente ai soggetti che hanno subito danni indennizzabili ai sensi del presente decreto. Tali danni devono risultare da perizia asseverata o da certificazione rilasciata dal comune competente che i soggetti interessati sono tenuti a produrre unitamente alla attestazione o alla dichiarazione sostitutiva prevista dal successivo articolo 5.

  5. Per ciascun beneficiario l'ammontare complessivo dei tributi e dei contributi oggetto della sospensione di cui all'articolo 2 non puo' essere comunque superiore di cinque volte a quello del danno subito.

Art 2.
  1. Nei confronti delle persone fisiche per le quali sussistano le condizioni previste nel comma 4 dell'articolo 1, residenti da data anteriore al 22 settembre 1992 nei comuni indicati nel medesimo articolo 1, sono sospesi, a decorrere dal 22 settembre 1992 e fino al 31 marzo 1993:

    1. i termini per gli adempimenti connessi al versamento dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, ivi compresa la quota di contributi a carico dei dipendenti, nonche' i contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41. Sono esclusi dal beneficio della sospensione i soggetti iscritti alle Casse pensioni amministrate dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro;

    2. i termini, anche processuali, relativi agli adempimenti ed ai versamenti di natura tributaria, civilistica ed amministrativa non espressamente sopra previsti, ivi compreso il versamento di entrate aventi natura patrimoniale ed assimilata nei confronti di pubbliche amministrazioni e di enti pubblici, anche agli effetti dell'accertamento e della riscossione delle imposte e delle tasse erariali e locali, ad esclusione di quelli di cui alla legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni, ed all'articolo 8 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438.

  2. Nei confronti dei soggetti, diversi dalle persone fisiche, aventi sede da data anteriore al 22 settembre 1992 nei comuni di cui all'articolo 1 e dei soggetti aventi residenza o sede altrove, che svolgono nei predetti comuni la propria attivita' industriale, commerciale, artigiana, agricola, turistica, della pesca e dei servizi, le disposizioni del comma 1 si applicano limitatamente alle obbligazioni nascenti dalle attivita' stesse o per gli immobili danneggiati nei comuni indicati nell'articolo 1; la stessa disposizione si applica nei confronti degli enti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del...

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