DECRETO-LEGGE 13 novembre 1997, n. 393 - Interventi urgenti in materia di occupazione e di trattamenti di integrazione salariale nelle aree di crisi

Coming into Force13 Novembre 1997
End of Effective Date01 Gennaio 1998
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1997/11/13/097G0429/CONSOLIDATED/19980408
Published date13 Novembre 1997
Enactment Date13 Novembre 1997
Official Gazette PublicationGU n.265 del 13-11-1997
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare disposizioni in materia di occupazione e di trattamenti di integrazione salariale nelle aree di crisi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 novembre 1997;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica; E m a n a il seguente decretolegge: Art. 1. Sostegno del reddito nelle aree di crisi

  1. I trattamenti di integrazione salariale straordinaria di cui all'articolo 4, comma 21, quinto periodo, del decreto - legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, sono prorogati per ulteriori otto mesi, a decorrere dalla scadenza dell'ultima proroga concessa ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto - legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135. La misura dei trattamenti di integrazione salariale prorogati e' ridotta del 10 per cento.

  2. Ai lavoratori che hanno beneficiato del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 4, comma 21, terzo periodo, della citata legge n. 608 del 1996, puo' essere concesso, per un periodo di otto mesi, in deroga a tutte le vigenti disposizioni, il trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria a decorrere dalla data, non successiva al 31 marzo 1998, di scadenza dell'ultima proroga concessa ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della citata legge n. 135 del 1997. La misura dei trattamenti di integrazione salariale e' ridotta del 10 per cento. A tal fine le aziende interessate inoltrano la relativa istanza al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, entro e non oltre venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, allegando alla medesima i nominativi dei lavoratori aventi i predetti requisiti. La fruizione del beneficio concesso ai sensi del presente comma e' subordinata alla verifica da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) dell'effettivo possesso dei requisiti richiesti.

  3. Ai lavoratori di cui al comma 2, gia' licenziati alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'indennita' di mobilita' di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e' prorogata per otto mesi con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. A tal fine i lavoratori interessati presentano istanza, anche per il tramite delle organizzazioni sindacali, entro e non oltre venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, allegando la dichiarazione, resa sotto la loro responsabilita', di essere in possesso dei requisiti richiesti. La fruizione del beneficio concesso ai sensi del presente comma e' subordinata alla verifica da parte dell'INPS dell'effettivo possesso dei requisiti richiesti.

  4. Ai lavoratori di cui al comma 2, che non abbiano usufruito dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria, per determinati periodi, in quanto non impegnati in lavori socialmente utili, ove il mancato impegno non sia imputabile alla loro volonta', il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 4, comma 21, della citata legge n. 608 del 1996, e successive proroghe, e' concesso, per...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT