LEGGE 12 agosto 2011, n. 20 - Interventi urgenti per lo sviluppo imprenditoriale ed il settore della formazione.

(Pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana parte I n. 35 del 19 agosto 2011) REGIONE SICILIANA L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Misure in favore del credito di imposta 1. Ferme restando le valutazioni di compatibilita' con le normative comunitarie di settore, per garantire l'avvio del credito d'imposta per gli investimenti, da realizzarsi conformemente alla legge regionale 17 novembre 2009, n. 11 ed ai provvedimenti attuativi derivanti dagli articoli 7, 8 e 10 della medesima legge, gia' adottati alla data di entrata in vigore della presente legge, e loro eventuali successive modifiche ed integrazioni, e' autorizzato il ricorso a fondi regionali.

Art. 2

Copertura finanziaria del credito di imposta 1. Per le finalita' di cui all'articolo 1 e' autorizzata, per l'esercizio finanziario 2011, la spesa di 120.000 migliaia di euro, cui si provvede con parte delle disponibilita' del fondo di cui all'articolo 3 della legge regionale 26 ottobre 2001, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3

Norme in materia di formazione professionale 1. Per le finalita' previste dalla legge regionale 6 marzo 1976, n. 24, nell'esercizio finanziario 2011, e' autorizzata l'ulteriore maggiore spesa pari a 45.000 migliaia di euro, cui si provvede in quanto a 20.000 migliaia di euro con parte delle disponibilita' dell'U.P.B. 4.2.1.5.1 - capitolo 215701 - e in quanto a 25.000 migliaia di euro con parte delle disponibilita' dell'U.P.B. 4.3.1.5.4 - capitolo 219205.

Art. 4

Modifiche di norme in materia di attivita' socialmente utili 1. Alla fine della lettera e) del comma 1 dell'articolo 25 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, sono aggiunte le seguenti parole: 'nonche' le stabilizzazioni effettuate ai sensi dell'articolo 17, commi 10 e 11, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102'.

  1. Per le finalita' di cui al comma 1, la spesa, valutata nell'importo massimo di 130.000 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari del quinquennio 2012-2016...

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