Sulla legittimità degli interventi sostitutivi dell'amministratore di sostegno negli atti personalissimi del beneficiario

AutoreConcetta Maria Nanna
Pagine345-365
C. M. Nanna
Sulla legittimità degli interventi sostitutivi dell’amministratore …
CONCETTA MARIA NANNA
SULLA LEGITTIMITÀ DEGLI INTERVENTI
SOSTITUTIVI DELL’AMMINISTRATORE DI
SOSTEGNO NEGLI ATTI PERSONALISSIMI
DEL BENEFICIARIO
S: 1. Consenso ai trattamenti medico-sanitari del beneficiario dell’ammi-
nistrazione di sostegno, tra capacità di agire del soggetto debole e “necessità”
dell’intervento sostitutivo dell’amministratore. – 2. Atti personalissimi “familia-
ri” e conservazione della piena capacità di agire del beneficiario. – 3. Testamen-
to e donazione: inammissibilità dei poteri integrativo – sostitutivi dell’ammini-
stratore.
1. L’istituto dell’amministrazione di sostegno1, introdotto dal legislatore
nel 2004, costituisce probabilmente la riforma legislativa più interessante
ed innovativa degli ultimi anni. Com’è noto, prima di tale riforma, i sogget-
ti deboli ed incapaci di provvedere ai propri interessi potevano essere solo
interdetti (o, eventualmente, essere inabilitati, nelle ipotesi meno gravi), e
l’interdizione costituiva un “marchio infamante” nei confronti del soggetto
incapace, che si vedeva privare di qualsiasi diritto, personale e patrimoniale,
essendo così condannato ad una “morte sociale”.
1 La letteratura sull’amministrazione di sostegno è molto vasta: con esclusivo riferimento ai
lavori monograci o ai volumi collettanei interamente concernenti tale istituto, cfr.: E. C, Am-
ministrazione di sostegno (l. 9 gennaio 2004 n. 6), Milano, 2004; AA. VV., Amministrazione di so-
stegno. Commento alla legge 9 gennaio 2004, n. 6, a cura di G. Autorino Stanzione e V. Zambrano,
Milano, 2004; AA. VV., L’amministrazione di sostegno. Una nuova forma di protezione dei soggetti
deboli, a cura di G. Ferrando, Milano, 2005; P. B, L’amministrazione di sostegno, Milano,
2006; G. B, A. C, L’amministrazione di sostegno, Padova, 2004; M. D, M.
M, C. M, L’amministrazione di sostegno e la nuova disciplina dell’interdizione e
dell’inabilitazione. L. 9 gennaio 2004, n. 6, Milano, 2004; M. P, Amministrazione di sostegno
e interdizione. La riforma del sistema di protezione delle persone prive di autonomia, Milano,
2004; AA. VV., L’amministrazione di sostegno, a cura di S. Patti, Milano, 2005; AA. VV., Soggetti
deboli e misure di protezione. Amministrazione di sostegno e interdizione, (a cura di G. Ferrando
e L. Lenti), Torino, 2006; AA. VV., Dell’amministrazione di sostegno. Artt. 404 – 413, in Comm.
Schlesinger, Milano, 2008; E. C, Commento agli artt. 404 ss. cod. civ., in Cod. civ. ipertest.,
(a cura di G. Bonilini, M. Confortini e C. Granelli), Torino, 2005; G. C, L’amministrazione
di sostegno nella giurisprudenza, Rimini, 2008; A. T, L’amministrazione di sostegno. Novella
e sistema, Napoli, 2010.
346 Annali della Facoltà di Giurisprudenza di Taranto — Anno IV
La principale novità dell’istituto dell’amministrazione di sostegno è sen-
za dubbio rappresentata dalla scelta legislativa di lasciare inalterata la ca-
pacità di agire del beneciario dell’amministrazione stessa, ovviamente nei
limiti ssati, in concreto e volta per volta, dal giudice per il singolo soggetto
debole, nel decreto in cui viene nominato l’amministratore di sostegno. Con
il principio della “minore limitazione possibile della capacità di agire” del
soggetto debole, il legislatore afferma la volontà di “prendere le distanze”
dal passato, e di “ripudiare” l’idea di un’ “incapacitazione” globale, generale
ed automatica del soggetto debole, posta in essere più per tutelare il nucleo
familiare dell’incapace, oltre ad i terzi ed alla stessa società, che per salva-
guardare e proteggere la persona bisognosa di aiuto. Attualmente, invece,
l’amministrazione di sostegno, coerentemente con il dettato costituzionale,
che impone di “rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo
della persona umana”, consente di intervenire in difesa dei più deboli, sen-
za tuttavia privare totalmente tali soggetti dei loro diritti più elementari, ed
anzi consentendo la piena esplicazione della personalità degli individui da
proteggere.
Ciò premesso, la riforma è stata accolta molto positivamente dalla dot-
trina, che da tempo2 sottolineava la necessità di riformare completamente
l’istituto dell’interdizione (e dell’inabilitazione); tuttavia, il legislatore, li-
mitandosi a riformare parzialmente l’istituto dell’interdizione, ma deciden-
do chiaramente di non abrogarlo, ed, anzi, di lasciarlo in vigore (insieme
all’inabilitazione) a anco dell’amministrazione di sostegno, ha operato una
precisa scelta, che non è stata condivisa dalla maggior parte della dottrina,
che avrebbe invece gradito una decisa soppressione dei vecchi istituti, simil-
mente a quanto accaduto in Germania ed in Austria3.
Tale scelta legislativa ha comportato alcuni problemi interpretativi di
“raccordo” tra i due istituti dell’amministrazione di sostegno e dell’inter-
dizione, non essendo (apparentemente) chiari i “conni” tra le due gure
2 È d’obbligo il riferimento a P. C, Un altro diritto per i soggetti deboli - L’amministrazio-
ne di sostegno e la vita di tutti i giorni, in Riv. crit. dir. priv., 2005, p.135 ss.; ma v. già I., Infermi
di mente e altri «disabili» in una proposta di riforma del codice civile, in Pol. dir., 1987, p. 621;
I., Infermi di mente e altri «disabili» in una proposta di riforma del codice civile - Relazione in-
troduttiva e bozza di riforma, in Giur. it., 1988, IV, c. 117. V., inoltre, C. M. B, La protezione
giuridica del sofferente psichico, in Riv. dir. civ., 1985, I, p. 25 ss.; P. P, Gli istituti di
protezione e di promozione dell’«infermo di mente» - A proposito dell’andicappato psichico perma-
nente, in Rass. dir. civ., 1985, p. 46 ss.; L. M, Il disegno di legge n. 2189 sull’amministrazione
di sostegno, in La riforma dell’interdizione e dell’inabilitazione, (a cura di S. P), in Familia,
Quaderni, Milano, 2002, p. 105 ss.
3 G.A. S, Le amministrazioni di sostegno nelle esperienze europee, In AA. VV., L’am-
ministrazione di sostegno. Una nuova forma di protezione dei soggetti deboli, cit., p. 81 ss.; R.
L, L’amministrazione di sostegno: un prolo comparatistico, in AA. VV., L’amministrazione
di sostegno. Applicazioni pratiche e giurisprudenza, a cura di A. Bortoluzzi, Torino, 2005, p. 57 ss.;
G. A, Brevi considerazioni di diritto comparato per una rilettura delle norme in tema di am-
ministrazione di stostegno, in Notariato, 2005, p. 613 ss.; G. C, L’amministrazione di sostegno
nel quadro delle esperienze giuridiche europee, in Riv. dir. civ., 2004, II, p. 481 ss.; M. T,
I conni applicativi dell’amministrazione di sostegno comparati con quelli della sachwalterschaft
austriaca e della betreuung tedesca, in Fam., pers., succ., 2010, p. 645 ss.

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