LEGGE 6 marzo 1980, n. 54 - Interventi a sostegno delle attivita' musicali

Coming into Force13 Marzo 1980
Published date12 Marzo 1980
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1980/03/12/080U0054/CONSOLIDATED/20100430
Enactment Date06 Marzo 1980
Official Gazette PublicationGU n.70 del 12-03-1980
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

In attesa dell'entrata in vigore della nuova disciplina delle attivita' musicali, lo stanziamento previsto dall'articolo 2, primo comma, lettera a), della legge 14 agosto 1967, n. 800, in favore degli, enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate, aumentato dall'articolo 3 della legge 10 maggio 1970, n. 291, e elevato per l'anno finanziario 1980 a lire 116 miliardi.

Limitatamente allo stesso anno finanziario, lo stanziamento di cui alla quota stabilita dall'articolo 1, primo comma, quarto alinea, della legge 9 giugno 1973, n. 308, destinato al sostegno delle attivita' musicali indicate nel titolo III della legge 14 agosto 1967, n. 800, e' elevato a lire 18.500 milioni, anche per tenere presenti le particolari esigenze dello sviluppo della cultura musicale nel Mezzogiorno.

A valere sullo stanziamento indicato al primo comma, una quota di lire 3.500 milioni, di cui lire 2.000 milioni per l'Ente autonomo teatro alla Scala di Milano, e' riservata al sostegno dei programmi degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate in vista delle manifestazioni all'estero.

Lo stanziamento del fondo speciale previsto dal primo comma dell'articolo 40 della legge 14 agosto 1967, n. 800, da prelevare sul fondo di cui all'articolo 2, lettera b), della legge stessa e successive modificazioni ed integrazioni, e determinato in lire 1.000 milioni. La quota del fondo stesso destinata alla concessione di contributi a favore di complessi bandistici ai sensi della lettera a) del secondo comma dell'articolo 40 della richiamata legge 14 agosto 1967, n. 800, e determinata in misura non superiore a lire 500 milioni.

Art 1.

In attesa dell'entrata in vigore della nuova disciplina delle attivita' musicali, lo stanziamento previsto dall'articolo 2, primo comma, lettera a), della legge 14 agosto 1967, n. 800, in favore degli, enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate, aumentato dall'articolo 3 della legge 10 maggio 1970, n. 291, e elevato per l'anno finanziario 1980 a lire 116 miliardi.

Limitatamente allo stesso anno finanziario, lo stanziamento di cui alla quota stabilita dall'articolo 1, primo comma, quarto alinea, della legge 9 giugno 1973, n. 308, destinato al sostegno delle attivita' musicali indicate nel titolo III della legge 14 agosto 1967, n. 800, e' elevato a lire 18.500 milioni, anche per tenere presenti le particolari esigenze dello sviluppo della cultura musicale nel Mezzogiorno.1

A valere sullo stanziamento indicato al primo comma, una quota di lire 3.500 milioni, di cui lire 2.000 milioni per l'Ente autonomo teatro alla Scala di Milano, e' riservata al sostegno dei programmi degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate in vista delle manifestazioni all'estero.

Lo stanziamento del fondo speciale previsto dal primo comma dell'articolo 40 della legge 14 agosto 1967, n. 800, da prelevare sul fondo di cui all'articolo 2, lettera b), della legge stessa e successive modificazioni ed integrazioni, e determinato in lire 1.000 milioni. La quota del fondo stesso destinata alla concessione di contributi a favore di complessi bandistici ai sensi della lettera a) del secondo comma dell'articolo 40 della richiamata legge 14 agosto 1967, n. 800, e determinata in misura non superiore a lire 500 milioni.

Art 2.

Lo stanziamento di cui al primo comma dell'articolo 1 e' ripartito tra gli enti autonomi lirici e le istituzioni concertistiche assimilate, quanto a lire 110 miliardi secondo le percentuali di assegnazione dei contributi indicati all'articolo 2, secondo comma, della legge 8 aprile 1976, n. 115, e per il residuo di 6 miliardi con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo in base alla quantita' e qualita' della produzione lirica, sinfonica e di balletto realizzata nell'ultimo triennio in rapporto al personale utilizzato nel corso delle stagioni considerate.

Le sovvenzioni e i contributi da erogare sui fondi di cui al precedente comma sono liquidati, quanto a lire 110 miliardi in unica soluzione entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con detrazione delle somme corrispondenti ad eventuali contestazioni o pendenze nei confronti dell'ENPALS per contributi dovuti fino al 31 dicembre 1979. Tali somme saranno accantonate dal Ministero del...

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