DELIBERAZIONE 18 novembre 2010 - Interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa. (Deliberazione n. 93/2010). (11A08226)

IL COMITATO INTERMINISTRIALE

PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 26 febbraio 1992, n. 211, concernente «Interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa»;

Viste le leggi 30 maggio 1995, n. 204, 4 dicembre 1996, n. 611, 27 febbraio 1998, n. 30, 18 giugno 1998, n. 194, 23 dicembre 1998, n. 448 (legge finanziaria 1999), 7 dicembre 1999, n. 472, 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria 2000), 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), con le quali sono stati rifinanziati gli articoli 9 e 10 della citata legge n. 211/1992 e sono state dettate norme integrative o modificative, che hanno previsto - tra l'altro - un apporto finanziario statale nel limite del 60 per cento del costo delle opere per i sistemi di trasporto rapido e per le ferrovie concesse e un apporto fino al 100 per cento per gli interventi sulle ferrovie in gestione governativa;

Vista la legge 6 agosto 2008, n. 133, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la compatibilita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria», che all'art. 63, comma 12, istituisce il «Fondo per la promozione e il sostegno dello sviluppo del trasporto pubblico locale», stabilendone la relativa dotazione per gli anni dal 2008 al 2011 e destinando le risorse, tra l'altro, alle finalita' di cui all'art. 9 della richiamata legge n. 211/1992;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373, recante «Devoluzione delle funzioni dei Comitati interministeriali soppressi ai sensi dell'art. 1, comma 21, della legge 24 dicembre 1993, n. 537», e visto, in particolare, l'art. 3, comma 1, che attribuisce a questo Comitato le funzioni del soppresso Comitato interministeriale per la programmazione economica nel trasporto (CIPET), competente ad assumere determinazioni in ordine ai programmi da finanziare ai sensi della citata legge n. 211/1992;

Visto l'art. 4 del decreto-legge 1° aprile 1995, n. 98, convertito dalla legge 30 maggio 1995, n. 204, con il quale, presso l'allora Ministero dei trasporti e della navigazione, e' stata istituita la Commissione di alta vigilanza (C.A.V.) che sostituisce - tra l'altro - la Commissione di cui all'art. 6 della citata legge n. 211/1992 e che ha in particolare il compito di supportare il titolare di quel Dicastero nell'attivita' di coordinamento degli interventi previsti dall'art. 2, comma 3, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, e di quelli di cui alla legge n. 211/1992, al fine di assicurare l'unitaria definizione dei trasporti rapidi di massa;

Viste le delibere riportate nelle relazioni istruttorie trasmesse dal Ministero proponente per ognuno degli interventi in esame, con le quali questo Comitato ha sia assegnato le risorse di cui alle leggi citate in esordio, ammettendo a finanziamento numerosi interventi sulla base di apposite graduatorie redatte dalla C.A.V., sia provveduto a rimodulare le stesse risorse;

Vista la nota 18 giugno 2010, n. 53564, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere favorevole formulato dalla C.A.V. nella seduta del 10 marzo 2010, ha chiesto l'inserimento all'ordine del giorno della prima seduta utile di questo Comitato delle rimodulazioni tecnico economiche degli interventi localizzati nei comuni di Bergamo, Latina, Milano e Roma, nonche' nella regione Umbria;

Vista la nota 16 luglio 2010, n. 60814, con la quale il suddetto Ministero ha fornito chiarimenti in merito agli interventi sopra citati;

Considerata la nota 17 novembre 2010, n. 97018, del Ministero dell'economia e delle finanze e i successivi chiarimenti istruttori emersi anche in sede di riunione preparatoria del Comitato;

Su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Acquisito in seduta il consenso dei Ministri e dei Sottosegretari...

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