DECRETO-LEGGE 25 novembre 1995, n. 501 - Interventi per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi, nonche' per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto

Coming into Force27 Novembre 1995
Enactment Date25 Novembre 1995
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1995/11/27/095G0457/CONSOLIDATED/19960112
Published date27 Novembre 1995
Official Gazette PublicationGU n.277 del 27-11-1995
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBLBICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni a favore delle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, nonche' per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 novembre 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e dei Ministri dei trasporti e della navigazione e del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri delle finanze e del bilancio e della programmazione economica; E M A N A il seguente decreto-legge: Art. 1. Interventi per il settore dell'autotrasporto di cose per conto terzi

  1. Per il secondo semestre dell'anno 1994 e' concesso un credito d'imposta di lire 210 miliardi a favore delle imprese nazionali autorizzate all'esercizio dell'autotrasporto di cose per conto di terzi, nonche' un contributo di lire 8 miliardi per le imprese di autotrasporto di Paesi membri dell'Unione europea, rapportato ai consumi di gasolio per autotrazione per i percorsi effettuati nel territorio italiano.

  2. Per gli autotrasportatori italiani di merci per conto di terzi, iscritti all'albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, e' adottato, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, apposito decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro delle finanze, allo scopo di consentire la concessione di un credito di imposta da valere ai fini del pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' in sede di versamento delle ritenute alla fonte operate dai sostituti di imposta sulle retribuzioni dei dipendenti e sui compensi da lavoro autonomo.

  3. Il credito di imposta e' concesso fino ad un massimo di cento veicoli per impresa.

  4. Per gli autotrasportatori dei Paesi membri dell'Unione europea e' adottato apposito decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro delle finanze, al fine di consentire la concessione di un contributo rapportato ai consumi di gasolio per autotrazione per i percorsi effettuati nel territorio italiano, nell'ammontare e con le modalita' che saranno stabilite nello stesso decreto.

  5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 218 miliardi per l'anno 1995, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando, per lire 27 miliardi, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro e, per lire 191 miliardi, l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.

Art 2.

Interpretazione autentica della legge 8 agosto 1991, n. 264, e differimento dell'entrata in vigore del regolamento sul rilascio della patente di guida, nonche' proroga della validita' dei certificati di abilitazione professionale.

  1. Sono escluse dal campo di applicazione della legge 8 agosto 1991, n. 264, come modificata dalla legge 4 gennaio 1994, n. 11, le attivita' di consulenza, per la circolazione dei mezzi destinati all'autotrasporto di cose per conto di terzi, svolte a titolo gratuito e ad esclusivo servizio delle imprese di autotrasporto rappresentate dalle associazioni di categoria degli autotrasportatori presenti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, nei comitati provinciali e aderenti alle associazioni nazionali presenti nel comitato centrale per...

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