LEGGE 28 febbraio 1992, n. 220 - Interventi per la difesa del mare

Coming into Force29 Marzo 1992
Published date14 Marzo 1992
Enactment Date28 Febbraio 1992
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1992/03/14/092G0252/CONSOLIDATED/20080129
Official Gazette PublicationGU n.62 del 14-03-1992
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Valutazione dell'impatto sull'ambiente marino e costiero

  1. Sono sottoposti a valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, oltre agli interventi gia' individuati ai sensi della legge 9 gennaio 1991, n. 9, e dei successivi decreti attuativi del Presidente del Consiglio dei Ministri:

    1. la costruzione di terminali per il carico e lo scarico di idrocarburi e di sostanze pericolose;

    2. lo sfruttamento minerario della piattaforma continentale;

    3. la realizzazione di condotte sottomarine per il trasporto delle sostanze di cui alla lettera a);

    4. la realizzazione di impianti per il trattamento delle morchie e delle acque di zavorra e di lavaggio delle navi che trasportano le sostanze di cui alla lettera a).

  2. Con decreto del Ministro dell'ambiente, emanato di concerto con il Ministro della marina mercantile, sono individuate eventuali altre attivita' e opere in ambiente marino e costiero da sottoporre alla procedura di cui al citato articolo 6, commi 3, 4, 5, 6, 7 e 9, della legge n. 349 del 1986 e ai successivi decreti attuativi del Presidente del Consiglio dei Ministri.

  3. Nelle procedure di cui ai commi 1 e 2, il concerto previsto dal citato articolo 6 della legge n. 349 del 1986 si attua tra il Ministro dell'ambiente ed il Ministro della marina mercantile.

    AVVERTENZA:

    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai

    sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica

    e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,

    approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28

    dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la

    lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato

    il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli

    atti legislativi qui trascritti.

Art 1.

ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 3 APRILE 2006, N. 152, COME MODIFICATO DAL D. LGS. 16 GENNAIO 2008, N. 4

Art 2.

Competenze del Ministro della marina mercantile

  1. Il Ministro della marina mercantile, nell'ambito delle proprie competenze:

  1. emana direttive per il coordinamento delle attivita' di controllo e di sorveglianza della navigazione delle navi che trasportano le sostanze di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a);

  2. nelle zone costiere e nei porti a maggior traffico, provvede all'allestimento, ai fini della sicurezza e della protezione dell'ambiente marino e costiero, di un sistema coordinato a livello nazionale e gestito dall'Ispettorato centrale per la difesa del mare del Ministero della marina mercantile, di controllo, sorveglianza e gestione da terra della navigazione marittima con registrazione obbligatoria e sigillata di ogni manovra nautica.

Art 3.

Consorzio obbligatorio per il trattamento delle morchie e delle acque di zavorra e di lavaggio delle navi

  1. Il trattamento delle morchie e delle acque di zavorra e di lavaggio delle navi che trasportano le sostanze di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), e' effettuato nei porti di Trieste e di Livorno, negli altri porti individuati dalla legge 8 aprile 1976, n. 203, ed in quelli i cui impianti sono autorizzati al trattamento delle medesime sostanze, anche utilizzando navi specializzate, costruite ed attrezzate per la raccolta delle sostanze medesime. In aggiunta a quanto previsto dall'articolo 16 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, e successive modificazioni e integrazioni, e' fatto inoltre...

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