Interventi marginali su bene sottoposto a vincolo: inoffensività della condotta nel reato di cui all'art. 118 Del D.L.vo n. 490/1999

AutoreSimona Zonda
Pagine478-480

Page 478

  1. Il contenuto della contravvenzione prevista dell'art. 118 del D.L.vo n. 490/1999. - L'art. 118 del D.L.vo n. 490/1999 - ora abrogato e riformulato negli identici termini nell'art. 169 del D.L.vo n. 42/2004, per cui le argomentazioni svolte nell'annotato provvedimento conservano la loro validità - nel suoi due commi disciplinava quattro distinte fattispecie di reato.

    L'elemento unificatore delle diverse fattispecie incriminatrici previste era, peraltro, costituito dallo scopo comune di tutelare i beni culturali da differenti forme di aggressione, rappresentate da comportamenti materiali idonei a ledere l'integrità di beni, di cui si era ritenuta opportuna una specifica tutela legislativa 1.

    Nella fattispecie presa in esame dalla sentenza in commento veniva in particolare contestata all'imputato la violazione della condotta prevista dal comma 1, lett. a) del citato art. 118, consistente nell'eseguire, senza la prescritta autorizzazione, opere «di qualunque genere sui beni culturali ...» sottoposti a vincolo storico.

    La contravvenzione di cui alla lettera a) dell'art. 118 derivava dalle previgenti fattispecie previste dagli artt. 11, 12, 18 e 59 della L. n. 1089/1939 e, quindi, le problematiche relative a tale reato erano già state oggetto di esame e valutazione da parte della giurisprudenza di legittimità pregressa.

    La norma de qua aveva, dunque, come ratio quella di tutelare la conservazione del valore artistico che il bene stesso rappresenta ed era destinata non solo ai proprietari del bene vincolato, ma anche a tutti («chiunque») gli altri soggetti che potevano, di fatto, con la loro condotta demolire, rimuovere, effettuare restauri non autorizzati, modificare la condizione materiale della cosa sottoposta a vincolo.

    È di pacifica evidenza, quindi, che la contravvenzione prevista dall'art. 118 costituiva un'ipotesi di resto di pericolo astratto o presunto, dal momento che essa risultava realizzata dal compimento di opere eseguite in assenza del preventivo controllo amministrativo, diretto appunto ad evitare possibili pericoli o danni alla res sottoposta a tutela 2.

    Come più volte affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte, anche nel casi di reato di tale natura è, peraltro, necessario un minimo di idoneità offensiva della condotta: occorre, infatti, che, oltre alla mancanza della prescritta autorizzazione preventiva, sussista, in concreto, anche l'idoneità della condotta posta in essere a ledere il bene giuridico tutelato dalla fattispecie normativa 3 4.

    In tema dei c.d. reati di pericolo presunto si è, invero, più volte pronunciata le Consulta che ha escluso che tali fattispecie possano essere considerate in contrasto con la Costituzione, salvo che i reati di tale natura, ipotizzati dalla normativa, non presentino profili di irrazionalità o di arbitrarietà.

    In tale quadro, la stessa Corte Costituzionale ha precisato, peraltro, che, in ordine ai reati formali e di pericolo presunto o astratto spetta al Giudice penale accertare in concreto l'offensività specifica della singola condotta posta in essere.

    Anche in tali ipotesi, quindi, perché le fattispecie possano effettivamente perfezionarsi, è necessaria la sussistenza di una concreta offensività della condotta posta in essere, che deve essere valutata ed accertata da parte dell'organo giudicante. Il Giudice dovrà, quindi, escludere la possibilità di ricondurre la fattispecie concreta a quella astratta, qualora la condotta sia assolutamente inidonea a porre in pericolo il bene sottoposto al vincolo 5.

    In assenza totale di offensività, pertanto, la fattispecie concreta dovrà ricondursi nell'ambito della figura del reato impossibile ex art. 49 c.p., in quanto l'offensività deve ritenersi implicita nella configurazione del reato e nella sua qualificazione di illecito da parte del legislatore 6.

    L'accertamento circa la sussistenza di idoneità offensiva di una condotta, pertanto, spetta in via esclusiva ed in concreto al Giudice e non è, al contrario, indagine che...

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