DECRETO-LEGGE 3 novembre 2005, n. 224 - Interventi urgenti in materia di agroindustria e di ricerca e sperimentazione in agricoltura

DECRETO-LEGGE 3 novembre 2005, n.224

Interventi urgenti in materia di agroindustria e di ricerca e sperimentazione

in agricoltura.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare interventi che consentano al Ministero delle politiche agricole e forestali, tramite l'Istituto sviluppo agroalimentare (I.S.A.) S.p.A., di monitorare i fondi ´ex RIBS S.p.A.ª investiti nelle partecipazioni azionarie di cui alla legge 19 dicembre 1983, n. 700, e successive modificazioni, e di controllare tempestivamente il rientro dei finanziamenti in essere, individuando il soggetto pubblico competente, nonche' di consentire il regolare svolgimento delle attivita' di ricerca e sperimentazione nel campo agricolo; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 ottobre 2005; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

E m a n a il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Trasferimenti patrimoniali da Sviluppo Italia S.p.A. ad I.S.A.

S.p.A.

  1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, Sviluppo Italia S.p.A. trasferisce all'Istituto sviluppo agroalimentare (I.S.A.) S.p.A., senza alcun costo o spesa, ad eccezione dei costi notarili a carico dell'I.S.A. S.p.A., ed in coerenza con le risultanze della ´Relazione dell'anno 2004 sullo stato di attuazione dei progetti approvatiª, predisposta ai sensi della delibera CIPE n. 90 del 4 agosto 2000, e successive modificazioni, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 ottobre 2000, il seguente patrimonio

    1. credito risultante dal finanziamento ad I.S.A. S.p.A. erogato da Sviluppo Italia S.p.A. il 4 aprile 2005, pari a euro 200.000.000; b) partecipazioni acquisite ai sensi degli articoli 2, 3 e 4 della legge 19 dicembre 1983, n. 700, e dell'articolo 23 della legge 7 agosto 1997, n. 266, e successive modificazioni, al netto dei fondi rettificativi e comprensive di ogni e qualsiasi diritto esistente e/o maturato alla data del trasferimento; c) crediti derivanti da finanziamenti erogati ai sensi delle medesime disposizioni di cui alla lettera b) al netto dei fondi rettificativi e comprensivi di ogni e qualsiasi diritto esistente e/o maturato alla data del trasferimento; d) disponibilita' liquide ai sensi delle richiamate disposizioni di cui alla lettera b)...

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