LEGGE 19 dicembre 1983, n. 700 - Norme per il risanamento, la ristrutturazione e lo sviluppo del settore bieticolo-saccarifero

Coming into Force06 Gennaio 1984
End of Effective Date24 Agosto 2016
Enactment Date19 Dicembre 1983
Published date22 Dicembre 1983
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1983/12/22/083U0700/CONSOLIDATED/20160810
Official Gazette PublicationGU n.350 del 22-12-1983
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Nel quadro dell'intervento per il risanamento del settore bieticolo-saccarifero, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in attuazione degli indirizzi contenuti nel piano di settore di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 12 agosto 1983, n. 371, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 ottobre 1983, n. 546, e sulla base delle indicazioni fornite dalle imprese interessate, propone per l'approvazione da parte del CIPE i piani specifici di intervento che determinano le modalita' di risanamento e ristrutturazione delle imprese o di singoli rami aziendali, compresi gli aspetti occupazionali, con l'indicazione dei fabbisogni finanziari specifici.

Art 1.

ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 7 AGOSTO 1997, N. 266

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 28 LUGLIO 2016, N. 154

Art 2.

Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sara' costituita la societa' "Risanamento agro industriale zuccheri - RIBS - S.p.a.", con sede in Roma e con capitale di lire 1 miliardo, ripartito in 1.000 azioni del valore nominale di lire 1 milione ciascuna. Il capitale e' sottoscritto per 950 azioni dal Fondo di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 12 agosto 1983, n. 371, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 ottobre 1983, n. 546, e per la quota restante dall'EFIM.

La RIBS S.p.a. ha per oggetto l'intervento nel settore bieticolo-saccarifero, secondo le direttive del CIPE, al fine di promuoverne il risanamento, la riorganizzazione e il riordinamento produttivo e commerciale. A tal fine:

  1. promuove la costituzione di societa' con imprese, consorzi di imprese, produttori agricoli anche associati, cooperative e loro consorzi, enti pubblici anche territoriali, enti pubblici economici o societa' da questi partecipate, gruppi composti da imprenditori anche associati e da enti o organismi pubblici o privati;

  2. partecipa al capitale di societa' gia' costituite ed operanti nel settore;

  3. eroga finanziamenti agevolati a favore delle societa' ed organismi di cui alle precedenti lettere a) e b). Il Fondo sottoscrive gli ulteriori aumenti di capitale necessari

per l'attuazione dei piani specifici di cui al precedente articolo

  1. La RIBS S.p.a. e' amministrata da un consiglio di amministrazione composto da cinque membri, dei quali il presidente e' nominato dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, mentre i restanti membri sono nominati, rispettivamente, dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dal Ministro del bilancio e della programmazione economica e dallo EFIM.

Art 2.

Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sara' costituita la societa' "Risanamento agro industriale zuccheri - RIBS - S.p.a.", con sede in Roma e con capitale di lire 1 miliardo, ripartito in 1.000 azioni del valore nominale di lire 1 milione ciascuna. Il capitale e' sottoscritto per 950 azioni dal Fondo di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 12 agosto 1983, n. 371, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 ottobre 1983, n. 546, e per la quota restante dall'EFIM.

La RIBS S.p.a. ha per oggetto l'intervento nel settore bieticolo-saccarifero, secondo le direttive del CIPE, al fine di promuoverne il risanamento, la riorganizzazione e il riordinamento produttivo e commerciale. A tal fine:

  1. promuove la costituzione di societa' con imprese, consorzi di imprese, produttori agricoli anche associati, cooperative e loro consorzi, enti pubblici anche territoriali, enti pubblici economici o societa' da questi partecipate, gruppi composti da...

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