Designazione del Consorzio interprovinciale per la frutticoltura di Cagliari, Oristano e Nuoro, quale autorita' pubblica incaricata di effettuare i controlli sulla denominazione riferita all'olio extravergine di oliva, protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto 14 luglio 2006.

IL DIRETTORE GENERALE

per la qualita dei prodotti agroalimentari

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 5, comma 6, del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 che consente allo stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adattamento;

Visto il decreto 14 luglio 2006, relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione ´Sardegnaª riferita all'olio extravergine di oliva, trasmessa alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge Comunitaria 1999, ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le regioni;

Visto il decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, ed in particolare l'art. 1, commi 1 e 11 mediante i quali la denominazione Ministero delle politiche agricole e forestali, prevista dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, viene sostituita ovunque presente e ad ogni effetto dalla denominazione: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Ritenendo che le disposizioni di cui all'art. 14 relativamente ai controlli, debbano trovare applicazione anche per quelle denominazioni le quali, essendo state trasmesse per la registrazione comunitaria, ottengono transitoriamente la protezione a livello nazionale ai sensi del Regolamento (CE) n. 510/2006;

Visto il comma 1 del suddetto art. 14 della legge n. 526/1999, il quale individua nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali l'autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita' di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Vista la...

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