DELIBERAZIONE 9 novembre 2005 - Interpretazione autentica dell'articolo 8, comma 3, del regolamento in materia di procedure sanzionatorie, approvato con delibera n. 425/01/CONS del 7 novembre 2001 e modificato con delibera n. 336/03/CONS del 24 settembre 2003. (Deliberazione n. 409/05/CONS)

AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 9 novembre 2005 Interpretazione autentica dell'articolo 8, comma 3, del regolamento in materia

di procedure sanzionatorie, approvato con delibera n. 425/01/CONS del 7 novembre

2001 e modificato con delibera n. 336/03/CONS del 24 settembre 2003. (Deliberazione

n. 409/05/CONS).

L'AUTORITA' Nella sua riunione di Consiglio del 9 novembre 2005; Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante ´Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivoª; Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689; Vista la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante ´Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privatoª; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante ´Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativiª, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto legislativo 1∞ agosto 2003, n. 259, recante ´Codice delle comunicazioni elettronicheª; Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112, recante ´Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della Rai-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonche' delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisioneª; Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante ´testo unico della radiotelevisioneª; Visto il regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni approvato con delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 259 del 5 novembre 2002; Visto il regolamento in materia di procedure sanzionatorie approvato con delibera dell'Autorita' n. 425/01/CONS del 7 novembre 2001 e modificato con delibera dell'Autorita' n. 336/03/CONS del 24 settembre 2003; Considerato che l'art. 8, comma 3, della delibera n. 425/01/CONS e successive modificazioni recita: ´Qualora ritenga necessari ulteriori approfondimenti istruttori, l'organo collegiale trasmette gli atti al Dipartimento garanzie e contenzioso specificando la natura ed il tipo di approfondimenti da svolgere. In tal caso il termine di cui al comma 1 dell'art. 4-bis e' prorogato di ulteriori sessanta giorni.ª; Considerato che la disposizione dell'art. 8, comma 3, del predetto regolamento e' posta al fine di assicurare la completezza...

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