LEGGE 10 giugno 1982, n. 349 - Interpretazione autentica delle norme in materia di valutabilita' dell'anno scolastico e di requisiti di ammissione ai concorsi direttivi ed ispettivi nelle scuole di ogni ordine e grado nonche' norme integrative in materia di concorsi direttivi e ispettivi

Coming into Force15 Giugno 1982
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1982/06/14/082U0349/ORIGINAL
Published date14 Giugno 1982
Enactment Date10 Giugno 1982
Official Gazette PublicationGU n.161 del 14-06-1982
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

La disposizione di cui al primo comma dell'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, deve considerarsi valida anche per la determinazione della durata del servizio richiesto come requisito di ammissione ai concorsi direttivi e ispettivi. Il servizio effettivamente prestato per almeno centottanta giorni si intende valido anche se l'anno scolastico non e' terminato alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

E' altresi' valido ai fini di cui al precedente comma il servizio di prova prestato ai sensi del secondo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 21 settembre 1973, n. 567, convertito, con modificazioni, nella legge 15 novembre 1973, n. 727.

Art 2.

Il periodo di aspettativa per servizio militare di leva, di cui all'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, prestato dopo la nomina in ruolo, deve considerarsi servizio effettivo valido anche come requisito di ammissione ai concorsi direttivi ed ispettivi.

Art 3.

Ai fini dell'ammissione ai concorsi direttivi, sono da considerare equiparati agli appartenenti ai ruoli del personale docente del tipo di scuola cui si riferiscono i concorsi medesimi, coloro i quali vi abbiano appartenuto in passato e conservino titolo alla restituzione a detti ruoli.

Art 4.

Il Ministro della pubblica istruzione e tenuto a riesaminare le posizioni di coloro i quali abbiano superato le prove in concorsi gia' espletati dopo la data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, o in fase di espletamento, e si trovino nelle situazioni previste nei precedenti articoli, adottando i conseguenti provvedimenti.

Restando in ogni caso valide le nomine gia disposte, quelle di cui al comma precedente hanno decorrenza dal 10 settembre 1982 nei limiti dei posti disponibili dopo i trasferimenti, salva l'eventuale piu' favorevole decorrenza giuridica per effetto delle posizioni in graduatoria.

Art 5.

Ai fini delle nomine da effettuare sui posti disponibili nel territorio nazionale a decorrere dal 10 settembre 1982 ai...

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