LEGGE REGIONALE 17 marzo 2014, n. 13 - Interpretazione autentica degli articoli 3 e 12 della legge regionale 2 aprile 2013, n. 9 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale). (14R00162)

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 12 del 26 marzo 2014) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1 Interpretazione autentica degli articoli 3 e 12 della Legge Regionale 9/2013 1. La presente legge si rende necessaria e urgente per chiarire il significato delle disposizioni di cui agli articoli 3 e 12 della legge regionale 2 aprile 2013, n. 9 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale), che sono cosi' interpretate: a) il comma 8, dell'articolo 3 della L.R. 9/2013, nella parte in cui prevede che "la candidatura a Presidente della Giunta regionale e' sottoscritta da un numero di elettori pari a quello stabilito dall'articolo 12, comma 2, ridotto alla...

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