LEGGE REGIONALE 2 aprile 2013, n. 9 - Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo - ordinario - del 10 aprile 2013) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1 Elezione del Consiglio regionale 1. Il Consiglio regionale e' eletto a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti su base circoscrizionale e con premio di maggioranza, secondo la disciplina della presente legge. 2. L'assegnazione dei seggi alle liste concorrenti su base circoscrizionale e' effettuata con criterio proporzionale, secondo le...

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