Interpretazione articoli vari del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, e del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484

Agli assessori regionali alla sanita' delle regioni a statuto ordinario e speciale Agli assessori provinciali alla sanita' delle province autonome di Trento e Bolzano e, per conoscenza: Ai commissari di Governo

Sono pervenuti quesiti in ordine all'interpretazione di alcuni articoli del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, e del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 1988, supplemento ordinario n. 8/L, e concernenti la normativa concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale, e la disciplina per l'accesso alla direzione sanitaria aziendale e al secondo livello dirigenziale.

Al fine di consentire una applicazione omogenea su tutto il territorio nazionale della disciplina dei predetti regolamenti, si riportano, qui di seguito, alcune indicazioni ritenute opportune in relazione ai singoli articoli oggetto dei vari quesiti.

D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483

Art. 78. - Il comma 1 dell'art. 78, dispone che i concorsi per i quali alla data del decreto sono iniziate le prove d'esame, sono portati a termine con le procedure vigenti alla data del bando. I quesiti concernono la effettiva portata della disposizione, avuto riguardo alla circostanza che la data del decreto non e' contestuale a quella della sua pubblicazione e della relativa entrata in vigore e che nell'arco temporale intercorrente tra i due momenti sono state avviate procedure concorsuali con la effettuazione di prove scritte ovvero sono state completate le procedure stesse fino a pervenire alle relative assunzioni.

In proposito si ritiene che la norma vada interpretata, al di la' della sua portata letterale, con riguardo alla natura dell'atto ed ai suoi effetti nel mondo giuridico, per i quali non e' sufficiente la conoscenza dell'atto ma occorre che lo stesso entri a pieno titolo nell'ordinamento. Detta condizione e' soddisfatta con l'entrata in vigore del provvedimento.

Solo l'entrata in vigore dell'atto regolamentare legittimava, infatti, le aziende sanitarie all'adozione delle iniziative per la definizione delle attivita' concorsuali gia' avviate, secondo le nuove procedure.

L'espletamento delle prove scritte nell'arco temporale tra la data del decreto e la sua entrata in vigore e' da ritenersi del tutto legittimo in quanto completamento del concorso secondo le procedure vigenti a detta data e non ancora modificate dal regolamento.

L'entrata in vigore dell'atto regolamentare dopo il quindicesimo giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, costituisce, infatti, il momento temporale preclusivo per la prosecuzione delle attivita' concorsuali, non materializzatesi almeno in una prova di esame, secondo le precedenti procedure.

A partire da tale data le attivita' concorsuali debbono essere portate a compimento secondo le procedure disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica n. 483/1997.

Art. 74. - In ordine all'art. 74 e' stato chiesto di conoscere se la disposizione debba intendersi riferita a tutti gli aspiranti al concorso o esclusivamente al personale di ruolo di cui all'art. 56.

Innanzitutto e' opportuno premettere che la formulazione della norma e' tale da non dover dare adito a dubbi o perplessita' se alla stessa viene data lettura avendo diretto riguardo alla punteggiatura.

Atteso, peraltro, che sono state, comunque, formulate richieste di chiarimento, si ritiene utile precisare...

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