Determinazione delle tariffe di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 24 maggio 2001, n. 299 di recepimento della direttiva 96/48/CE del 23 luglio 1996 del Consiglio europeo, relativa all'interoperabilita' del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocita', ed all'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, sulle disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1994;

Vista la legge 5 febbraio 1999, n. 25, legge comunitaria 1998, ed in particolare gli articoli 1 e 18 recanti delega al Governo a recepire la direttiva del Consiglio 96/48/CE del 23 luglio 1996, relativa all'interoperabilita' del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocita';

Vista la legge 29 dicembre 2000, n. 422, legge comunitaria 2000, ed in particolare l'art. 14 recante delega al Governo ad emanare un decreto legislativo per l'attuazione della direttiva del Consiglio 96/48/CE del 23 luglio 1996 relativa all'interoperabilita' del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocita';

Visto il decreto legislativo 24 maggio 2001, n. 299 di attuazione della direttiva 96/48/CE relativa all'interoperabilita' del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocita', ed in particolare l'art. 11;

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione

  1. Il presente decreto si applica alle attivita' effettuate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, finalizzate al riconoscimento, al rinnovo ed alla vigilanza degli organismi da notificare, in attuazione del decreto legislativo 24 maggio 2001, n. 299 di recepimento della direttiva 96/48/CE relativa all'interoperabilita' del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocita'.

    Art. 2.

    Tariffe

  2. Le tariffe relative alle istruttorie finalizzate al riconoscimento, al rinnovo, nonche' alla vigilanza degli organismi da notificare, sono a carico degli organismi non pubblici, ai sensi dell'art. 47, commi 2 e 4, della legge 6 febbraio 1996, n. 52 e dell'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 24 maggio 2001, n. 299.

  3. Gli importi delle tariffe di cui al comma 1 sono indicati nell'allegato I del presente decreto.

  4. Gli importi dovuti per le attivita' finalizzate al riconoscimento o al rinnovo sono versati entro quindici giorni dalla presentazione della relativa domanda.

  5. L'importo delle tariffe per lo svolgimento dell'attivita' di vigilanza e' riferito all'intero periodo quinquennale di validita' del riconoscimento o del rinnovo, indipendentemente dal numero dei settori per i quali si e' ottenuto il medesimo riconoscimento o rinnovo. Nei casi di riconoscimento detti importi sono versati entro quindici giorni...

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