DECRETO 28 luglio 2010 - Modifica al decreto 6 febbraio 2004, recante regolamento interno per il funzionamento del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa. (Decreto n. 75). (10A09616)

IL PRESIDENTE

Visti gli articoli 13, comma 1, 53-bis, comma 2, della legge 27 aprile 1982, n. 186, come modificata e integrata dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 2009 di costituzione del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa;

Visto il proprio decreto del 6 febbraio 2004 recante «Regolamento interno per il funzionamento del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 13 febbraio 2004 e successive modifiche;

Vista la delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa in data 16 aprile 2010 recante modifiche ed integrazioni al predetto regolamento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2010 con il quale il dott. Pasquale de Lise e' stato nominato Presidente del Consiglio di Stato a decorrere dal 6 luglio 2010;

Emana:

Le seguenti modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa del 6 febbraio 2004, recante «Regolamento interno per il funzionamento del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 13 febbraio 2004 (da ora Regolamento interno):

Art. 1

  1. L'art. 3 del Regolamento interno e' sostituito dal seguente:

    Art. 3.

    Componenti del Consiglio di Presidenza

  2. I componenti del Consiglio di Presidenza non possono essere autorizzati, dal medesimo Consiglio, ad assumere gli incarichi di segretario generale, capo dipartimento, capo di gabinetto e capo ufficio legislativo presso gli organi, gli enti e le istituzioni previsti dall'art. 3,comma 3, lettere a), b) e c) del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1993, n. 418.

  3. Il Consiglio di Presidenza adotta un codice etico per i componenti del medesimo Consiglio. Entro la terza seduta successiva all'insediamento del Consiglio di Presidenza e' eletto dai componenti aderenti al codice etico, se in numero superiore a sei, il comitato dei garanti, composto di quattro membri e presieduto dal Presidente del Consiglio di Presidenza, con il compito di dirimere eventuali questioni interpretative che sorgano nell'applicazione del relativo codice; la soluzione della questione e' inserita tra le regole del codice etico. Al codice possono aderire, compatibilmente con la peculiarita' delle rispettive funzioni, tutti i magistrati addetti al Consiglio di Presidenza, al Segretariato generale ed agli uffici centrali della...

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