Interessi moratori e tasso soglia

AutoreNicolangelo Ghizzardi
Pagine1041-1043

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Come è ben noto, prima della entrata in vigore della legge 7 marzo 1996 n. 108, che ha ridisegnato radicalmente il reato di usura previsto dall'art. 644 c.p., non era previsto un criterio oggettivo di determinazione della usurarietà degli interessi. Competeva all'interprete, pertanto, stabilire quando un interesse dovesse ritenersi usurario e le valutazioni soggettive erano legate allo stato di bisogno del debitore ed alla sua posizione di debolezza nell'ambito del contratto di mutuo.

La nuova disciplina, invece, allo scopo di superare le incertezze applicative del passato, conseguenti proprio alla discrezionalità delle valutazioni in ordine alla nozione di interesse usurario, si caratterizza per la predeterminazione normativa di un tasso-soglia al di sopra del quale l'interesse è da ritenersi contra legem.

Trattasi, con tutta evidenza, di un criterio di valutazione di tipo oggettivo in aggiunta al quale, tuttavia, è ancora previsto, seppure in termini di sussidiarietà, un criterio soggettivo di determinazione della usurarietà degli interessi in forza del quale devono ritenersi illeciti anche quegli interessi che, seppure inferiori al tasso-soglia, risultino, comunque, sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, quando chi li ha dati o promessi si trovi in condizioni di difficoltà economica o finanziaria.

Concentrando l'attenzione sul criterio oggettivo, è sufficiente ricordare che l'art. 2 comma 4 della L. n. 108/96 stabilisce: «Il limite previsto dal terzo comma dell'art. 644 c.p., oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito dal tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ai sensi del comma 1 relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato della metà».

Ciò premesso, un problema oggetto di immediato dibattito, all'indomani della entrata in vigore della legge n. 108/ 96, è stato quello della applicabilità della nuova disciplina agli interessi moratori che, come è noto, si differenziano dagli interessi corrispettivi rappresentando una liquidazione convenzionale del danno conseguente al ritardo o all'inadempimento della prestazione.

Ebbene, sul punto dottrina e giurisprudenza di merito si sono pronunciate nel senso di escludere dall'ambito di applicazione della legge antiusura gli interessi moratori in forza di una interpretazione letterale dell'art. 644 c.p., ove si fa esplicito riferimento al «corrispettivo di una prestazione di denaro».

Ad opposte conclusioni è, invece, pervenuta la giurisprudenza di legittimità 1 secondo la quale: «La non copiosa giurisprudenza di merito e la dottrina si sono occupate essenzialmente del problema delle conseguenze sui contratti di mutuo già stipulati alla data di entrata in vigore della nuova normativa in altri termini, con esclusivo riguardo alla natura compensativa degli interessi pattuiti. Tuttavia, non v'è ragione per escluderne l'applicabilità anche nella ipotesi di assunzione dell'obbligazione di corrispondere interessi moratori risultati di gran lunga eccedenti lo stesso tasso-soglia: va rilevato, infatti, che la L. n. 108/96 ha individuato un unico criterio ai fini dell'accertamento del carattere usurario degli interessi (la formulazione dell'art. 1, comma...

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