Interdizione di qualsiasi attivita' di pesca nella zona di tutela biologica, istituita nelle acque marine situate al largo del porto di Chioggia.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE

AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modifiche, concernente la disciplina della pesca marittima;

Visto l'art. 98 del regolamento di esecuzione della predetta legge 14 luglio 1965, n. 963, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639;

Visto il decreto del Sottosegretario di Stato 5 agosto 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 19 agosto 2002, con il quale e' stata istituita una zona di tutela biologica delle acque marine situate al largo del porto di Chioggia interdicendo, in via sperimentale per un anno, l'esercizio di qualsiasi attivita' di pesca;

Visto il decreto ministeriale 28 luglio 2003 che proroga di tre anni l'interdizione all'esercizio di qualsiasi attivita' di pesca nella zona di tutela biologica istituita nelle acque marine situate al largo del porto di Chioggia;

Vista la nota 2 marzo 2006, n. 13379, con cui il comune di Chioggia ha richiesto il rinnovo della predetta interdizione;

Visto il parere espresso dalla commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura che nella riunione tenutasi in...

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