DELIBERAZIONE 24 settembre 2003 - Modifiche e integrazioni al regolamento in materia di procedure sanzionatorie approvato con delibera n. 425/01/CONS. (Deliberazione n. 336/03/CONS)

L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di Consiglio del 24 settembre 2003; Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, istitutiva dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni; Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689; Vista la legge 6 agosto 1990, n. 223; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni; Visto il regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, approvato con delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, ed in particolare l'art. 34; Visto il regolamento in materia di procedure sanzionatorie, approvato con delibera n. 425/01/CONS del 7 novembre 2001 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 19 dicembre 2001, n. 294; Vista la proposta formulata dal gruppo di lavoro istituito con determinazione del segretario generale n. 7/2002 del 2 dicembre 2002; Considerata l'opportunita' di integrare e semplificare le disposizioni inerenti la procedura sanzionatoria dell'Autorita'; Udita la relazione del commissario prof. Silvio Traversa, relatore ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita'; Delibera

Art. 1.

  1. La lettera c), comma 1, dell'art. 1 del regolamento in materia di procedure sanzionatorie, approvato con delibera n. 425/01/CONS, e' sostituita dalla seguente: ´c) per regolamento di organizzazione, il regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni;ª.

  2. L'art. 2 del regolamento in materia di procedure sanzionatorie, approvato con delibera n. 425/01/CONS, e' sostituito dal seguente

    ´Art. 2.1. Il presente regolamento disciplina i procedimenti diretti all'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni di competenza dell'Autorita'.ª.

    Art. 2.

  3. All'art. 3 del regolamento in materia di procedure sanzionatorie, approvato con delibera n. 425/01/CONS, sono apportate le seguenti modifiche

    1. il comma 2 e' sostituito dal seguente: ´2. I soggetti interessati, gli utenti e le associazioni o organizzazioni rappresentative dei loro interessi che intendono segnalare presunte violazioni alla normativa di settore debbono inviare la relativa denuncia al Dipartimento vigilanza e controllo a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento telegramma o telefax. Qualora le presunte violazioni riguardino la normativa in materia di telecomunicazioni, la relativa denuncia potra' essere inoltrata compilando il formulario S, di cui all'art. 2 della delibera n.

      182/02/CONS, disponibile sul sito ufficiale dell'Autorita' (www.agcom.it).ª; b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: ´3. Il direttore del Dipartimento vigilanza e controllo, esperita ogni opportuna ed idonea verifica circa la fondatezza dei fatti segnalati, redige articolata relazione in merito e la trasmette unitamente ai relativi atti, al Dipartimento garanzie e contenzioso.ª; c) il comma 4 e' sostituito dal seguente: ´4. Il direttore del Dipartimento vigilanza e controllo dispone l'archiviazione della denuncia qualora, all'esito delle verfiche, i fatti segnalati non risultino fondati e ne informa periodicamente l'organo collegiale competente.ª; d) il comma 5 e' sostituito dal seguente: ´5. Il direttore del Dipartimento vigilanza e controllo dispone l'archiviazione delle denunce generiche o manfestamente infondate. Si considerano generiche le segnalazioni che si limitano ad imputare ad un soggetto fatti non circostanziati o che non contengono elementi tali da consentire l'individuazione del soggetto che si sia reso responsabile dei fatti oggetto della segnalazione. Si considerano manifestamente infondate le segnalazioni relative a fatti che risultano chiaramente non riconducibili alle disposizioni normative di settore.ª; e) dopo il comma 5 e' inserito il seguente comma

      ´5-bis. Le segnalazioni trasmesse dalla Polizia postale e delle telecomunicazioni, dalla Guardia di finanza e dagli ispettorati territoriali del Ministero delle comunicazioni, sono inviate al Dipartimento garanzie e contenzioso. Tali segnalazioni devono riportare

    2. una precisa descrizione del fatto; b) l'evidenziazione della norma giuridica che si presume violata; c) l'individuazione del giorno e dell'ora della presunta infrazione; d) i dati anagrafici, ovvero ogni dato disponibile ai fini dell'identificazione dei soggetti responsabili della presunta infrazione; e) i supporti probatori che costituiscono la base per le successive valutazioni in merito alla sussistenza della violazione.ª.

      Art. 3.

  4. All'art. 4 del regolamento in materia di procedure sanzionatorie, approvato con delibera n. 425/01/CONS, sono apportate le seguenti modifiche

    1. il comma 1 e' sostituito dal seguente: ´1. Il direttore del Dipartimento garanzie e contenzioso, esaminata la relazione e gli atti trasmessi ai sensi dell'art...

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