DELIBERAZIONE 6 aprile 2005 - Modificazioni ed integrazioni alle disposizioni della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 30 dicembre 2003, n. 168/03. (Deliberazione n. 64/05)

AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 6 aprile 2005 Modificazioni ed integrazioni alle disposizioni della deliberazione dell'Autorita'

per l'energia elettrica e il gas 30 dicembre 2003, n. 168/03. (Deliberazione

n. 64/05).

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 6 aprile 2005; Visti

la legge 14 novembre 1995, n. 481; il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e sue modifiche e provvedimenti applicativi (di seguito: decreto legislativo n.

79/1999); il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (di seguito

decreto legislativo n. 387/2003); la legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito: legge n. 239/2004); l'allegato A alla deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 30 dicembre 2003, n.

168/2003, come successivamente integrata e modificata (di seguito

deliberazione n. 168/03); la deliberazione dell'Autorita' 23 febbraio 2005, n. 34/05 (di seguito: deliberazione n. 34/05); l'atto del Ministro delle attivita' produttive del 24 dicembre 2004, n. 4159 (di seguito: atto del Ministro delle attivita' produttive 24 dicembre 2004); l'atto del Ministro delle attivita' produttive del 1° aprile 2005, n. 748 (di seguito: atto del Ministro delle attivita' produttive 1° aprile 2005).

Considerato che

l'atto del Ministro delle attivita' produttive 1° aprile 2005

a) prolunga al 30 giugno 2005 il periodo transitorio di cui al punto 2 dell'atto del Ministro delle attivita' produttive 24 dicembre 2004; b) demanda all'Autorita' la definizione dell'entita' degli oneri di sbilanciamento a carico degli operatori che partecipano attivamente con la propria domanda al Sistema Italia 2004, per il periodo compreso tra il 1° aprile e il 30 giugno 2005; c) stabilisce che l'entita' di detti oneri di sbilanciamento non sia inferiore a quella gia' prevista per il mese di marzo 2005; con deliberazione n. 34/05, l'Autorita' ha definito le modalita' e le condizioni economiche per il ritiro dell'energia elettrica di cui all'art. 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/2003, e al comma 41 della legge n. 239/2004; Ritenuto che sia opportuno procedere alla modifica ed integrazione della deliberazione n. 168/03 al fine di definire gli oneri di sbilanciamento a carico degli operatori che partecipano attivamente con la propria domanda al Sistema Italia 2004, nonche' al fine di consentire il dispacciamento dell'energia elettrica immessa dalle unita' di produzione che cedono energia elettrica ai sensi dell'art.

13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/2003 e dell'art. 1, del comma 41, della legge n. 239/2004;

Delibera:

  1. Di modificare ed integrare la deliberazione n. 168/03, nei termini di seguito indicati

    a) all'art. 1, comma l.1, dopo l'alinea «Disciplina del mercato e' il testo integrato della disciplina del mercato elettrico approvata con il decreto 19 dicembre 2003 come successivamente modificata e integrata;» sono inseriti i seguenti alinea

    energia elettrica di cui all'art. 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/2003 e' l'energia elettrica prodotta dalle unita' di produzione alimentate da fonti rinnovabili di potenza inferiore a 10 MVA, ivi compresa la produzione imputabile delle unita' di produzione ibride, nonche' dalle unita' di produzione di potenza qualsiasi alimentate dalle fonti rinnovabili eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice ed idraulica, limitatamente, per quest'ultima fonte, agli impianti ad acqua fluente, ad eccezione di quella ceduta al Gestore della rete nell'ambito delle convenzioni in essere stipulate ai sensi dei provvedimenti Cip n. 15/89, n.

    34/90, n. 6/92, nonche' della deliberazione n. 108/97, limitatamente alle unita' di produzione nuove, potenziate o rifatte, come definite dagli articoli 1 e 4 della medesima deliberazione. L'energia elettrica prodotta dalle unita' di produzione di potenza inferiore a 10 MVA alimentate dai rifiuti di cui all'art. 17, comma 1, del decreto legislativo n. 387/2003 rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/2003; energia elettrica di cui al comma 41 della legge n. 239/2004 e' l'energia elettrica prodotta dalle unita' di produzione alimentate da fonti non rinnovabili di potenza inferiore a 10 MVA, ivi compresa la produzione non imputabile delle unita' di produzione ibride, e l'energia elettrica prodotta, come eccedenze, dalle unita' di produzione, di potenza uguale o superiore a 10 MVA, alimentate da fonti assimilate o da fonti rinnovabili diverse dalla fonte eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice ed idraulica, limitatamente, per quest'ultima fonte, agli impianti ad acqua fluente, purche' nella titolarita' di un autoproduttore, come definito dall'art. 2, comma 2, del decreto legislativo n. 79/1999, ad eccezione di quella ceduta al Gestore della rete nell'ambito delle convenzioni in essere stipulate ai sensi dei provvedimenti Cip n.

    15/89, n...

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