DELIBERAZIONE 24 settembre 2003 - Modifiche e integrazioni al regolamento concernente l'accesso ai documenti approvato con delibera n. 217/01/CONS. (Deliberazione n. 335/03/CONS)

L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di Consiglio del 24 settembre 2003; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni; Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, istitutiva dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni ed in particolare l'art. 1, comma 9; Vista la legge 3 agosto 1999, n. 265, ed in particolare l'art. 4; Vista la delibera n. 217/01/CONS, con la quale e' stato approvato il regolamento concernente l'accesso ai documenti, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 20 giugno 2001, n. 141; Visto il regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, approvato con delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, ed in particolare l'art. 34; Vista la proposta formulata dal gruppo di lavoro istituito con determinazione del segretario generale n. 7/2002 del 2 dicembre 2002; Ritenuta la necessita' di semplificare e di meglio specificare alcuni aspetti del procedimento in materia di accesso; Udita la relazione del commissario prof. Silvio Traversa, relatore ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita'; Delibera

Art. 1.

  1. La lettera e), del comma 1, dell'art. 1, del regolamento concernente l'accesso ai documenti, approvato con delibera n.

    217/01/CONS, e' sostituita dalla seguente: ´e) per unita' organizzative, le unita' organizzative di primo e di secondo livello definite dal regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni;ª.

  2. Il comma 1, dell'art. 2, del regolamento concernente l'accesso ai documenti approvato con delibera n. 217/01/CONS, e' sostituito dal seguente: ´1. Chiunque abbia un interesse personale e concreto per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti puo' esercitare, personalmente ovvero a mezzo di procuratori speciali, il diritto di accesso ai documenti formati o stabilmente detenuti dall'Autorita' mediante richiesta scritta, specifica e motivata, sulla quale il responsabile del procedimento provvede entro trenta giorni. I dipartimenti e i servizi predispongono periodicamente un'informativa al consiglio sull'esito delle richieste di accesso.ª.

  3. L'art. 3, del regolamento concernente l'accesso ai documenti approvato con delibera n. 217/01/CONS, e' sostituito dal seguente

    ´Art. 3. 1. I soggetti che intendono sottrarre all'accesso le informazioni fornite presentano all'unita' organizzativa competente un'apposita richiesta, con l'indicazione dei documenti o delle parti di documenti e degli specifici motivi di riservatezza o di segretezza che giustificano la richiesta stessa. 2. In caso di istanza di accesso a documenti per i quali non e' stata presentata la richiesta di cui al comma 1, l'ufficio comunica l'avvio del procedimento di accesso al soggetto interessato, il quale, entro e non oltre i successivi cinque giorni, puo' presentare le proprie deduzioni in merito alla predetta istanza. 3. L'ufficio comunica agli interessati, con...

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