LEGGE 23 luglio 1980, n. 379 - Integrazioni delle disposizioni dell'articolo 28 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, concernente finanziamenti a film ispirati a finalita' artistiche e culturali

Coming into Force15 Agosto 1980
End of Effective Date04 Febbraio 1999
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1980/07/31/080U0379/CONSOLIDATED/19990121
Enactment Date23 Luglio 1980
Published date31 Luglio 1980
Official Gazette PublicationGU n.209 del 31-07-1980
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Il fondo particolare di cui all'articolo 28 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, aumentato ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, della legge 20 gennaio 1978, n. 25, e' ulteriormente aumentato per l'esercizio finanziario 1980 di lire 2 miliardi mediante conferimento da parte dello Stato.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D. LGS. 21 DICEMBRE 1998, N. 492

Art 2.

Dall'entrata in vigore della presente legge i finanziamenti concessi sul fondo di cui al precedente articolo 1 sono, garantiti dai proventi, dai contributi e dai premi a qualsiasi titolo conseguiti dai film, fatti salvi gli eventuali diritti connessi con contratti di distribuzione che prevedono la cessione prioritaria dei proventi, dei contributi e dei premi medesimi a copertura del minimo garantito e dei costi di distribuzione.

Art 2.

Dall'entrata in vigore della presente legge i finanziamenti concessi sul fondo di cui al precedente articolo 1 sono, garantiti dai proventi, dai contributi e dai premi a qualsiasi titolo conseguiti dai film, fatti salvi gli eventuali diritti connessi con contratti di distribuzione che prevedono la cessione prioritaria dei proventi, dei contributi e dei premi medesimi a copertura del minimo garantito e dei costi di distribuzione. 1

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D. LGS. 21 DICEMBRE 1998, N. 492

Art 3.

Qualora, entro diciotto mesi dalla data di scadenza pattuita per la restituzione delle somme erogate ai sensi del precedente articolo, il mutuo non risulti integralmente estinto, i diritti di utilizzazione del film, unitamente al negativo di questo ed alle copie esistenti, sono trasferiti al centro sperimentale di cinematografia.

Nell'anzidetto termine di diciotto mesi il mutuo potra' essere estinto anche a mezzo di pagamento diretto delle somme dovute da parte dei beneficiari del finanziamento.

Art 3.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D. LGS. 21 DICEMBRE 1998, N. 492

Art 4.

Per i mutui...

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