Integrazione e modifica della deliberazione dell'Autorita' per l'energia e il gas 30 maggio 2001, n. 120/01, per i casi di avviamento. (Deliberazione n. 144/04).

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 5 agosto 2004; Visti

la legge 14 novembre 1995, n. 481; il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164; la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 30 maggio 2001, n. 120/01 e successive integrazioni e modificazioni (di seguito: deliberazione n. 120/01); la deliberazione dell'Autorita' 17 luglio 2002, n. 137/02 (di seguito: deliberazione n. 137/02); la deliberazione dell'Autorita' 31 luglio 2003, n. 91/03 (di seguito: deliberazione n. 91/03); il documento per la consultazione del 10 marzo 2004 recante ´Disciplina del servizio di trasporto del gas naturale nei casi di avviamentoª (di seguito: documento per la consultazione 10 marzo 2004).

Considerato che

nell'ambito del procedimento per l'integrazione e la modifica della deliberazione n. 137/02, con il documento per la consultazione 10 marzo 2004 l'Autorita' ha tra l'altro proposto di introdurre una specifica disciplina delle modalita' di accesso ed erogazione del servizio di trasporto al fine di assicurare un'adeguata tutela alle particolari esigenze relative ai punti di riconsegna che direttamente alimentano un nuovo impianto termoelettrico, definito come ´nuovo punto di riconsegna a una centrale termoelettrica a ciclo combinato a gas o il punto di riconsegna esistente a una centrale termoelettrica nella quale il repowering avviene tramite la realizzazione di un ciclo combinato a gasª, i quali, in fase di avviamento, presentano una marcata indeterminatezza del profilo di prelievo, nonche' ai punti di entrata per l'avviamento dei nuovi contratti di importazione, i quali sono caratterizzati da uno sfasamento temporale tra disponibilita' e utilizzo della capacita'; nelle risposte pervenute al documento per la consultazione 10 marzo 2004, pur essendo emerso un sostanziale accordo da parte dei soggetti partecipanti con le proposte dell'Autorita', sono state segnalate da molti operatori le seguenti esigenze

  1. estendere la tutela prospettata per i soli punti di riconsegna che alimentano nuovi impianti termoelettrici, anche a tutti i punti di riconsegna che alimentano impianti per la produzione di energia elettrica, che presentano le medesime caratteristiche di indeterminatezza dei profili di prelievo in fase di avviamento; b) definire una durata temporale maggiore del periodo di avviamento rispetto a quella proposta, al fine di considerare tra l'altro le specificita' dell'avviamento degli...

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