Integrazione di legge e riduzione conservativa nei ritardi di pagamento

AutoreStefano Pagliantini
Pagine189-216
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rivista di diritto privato Saggi e pareri
2/2014
Integrazione di legge e riduzione conservativa
nei ritardi di pagamento
di Stefano Pagliantini
SOMMARIO: 1. Prologo: l’accordo gravemente iniquo tra sostituzione automatica e ri-
duzione giudiziale conservativa. 2. La riduzione conservativa in un primo inven-
tario di argomenti.3. Un secondo e più spesso catalogo.4. La contraria opinione
prevalente e la riscoperta di un rapporto correttivo tra diritto dispositivo e buona fede
oggettiva.5. Riduzione conservativa e squilibrio qualicato. – 6. Focus sul ius va-
riandi. – 7. Intermezzo: disapplicazione pura e semplice v. riduzione conservativa
nei contratti b2c. Asbeek Brusse (C-488/11) ed il crepuscolo della richtertliche ergän-
zende Vertragsauslegung nella rilettura giudiziale dell’art. 6, § 1 dir. 93/13. – 8.
Epilogo.
1. È capitato di scrivere che l’art. 7, c. 1 del d. lgs. 231/02, nella versione rifor-
mata dal d. lgs. n. 192/2012, va inteso, nonostante il suo apparente tenore letterale,
come una disposizione che continua ad annoverare un sindacato giudiziale penco-
lante tra un’applicazione dei termini legali ed una riconduzione ad equità dell’accor-
do nullo in quanto gravemente iniquo1: sintagma, quest’ultimo, oltremodo infelice
grossly unfair e abus manifeste sono rispettivamente le formule del testo inglese e
francese della direttiva 2011/7 UE2 – che la novella non ha emendato sebbene qui
si continui a fare propriamente questione di un abuso della libertà contrattuale,
causativo di uno squilibrio economico in danno del creditore PMI, con annesso
nocumento al corretto divenire di un mercato concorrenziale. Quindi nullità – una
delle tante ormai – per abuso3.
1 L’allusione è a S. Pagliantini, L’integrazione del contratto tra Corte di Giustizia e nuova disciplina sui ritardi di
pagamento: il segmentarsi dei rimedi, in Contratti, 2013, p. 406 ss. Sulla ratio di una direttiva 2011/7/UE
volta a contrastare i ritardi di pagamento in quanto ostacolo all’instaurarsi di un mercato concorrenziale e
quale vulnus alla competitività delle imprese creditrici, in un contesto destinato ad aggravarsi in tempi di
recessione economica, v. G. Spoto, La nuova direttiva contro i ritardi di pagamento della P.A., in Contr. impr.,
2012, 443 ss. Sul dibattito ante riforma, la disamina critica più dettagliata si legge nell’attento studio di
M.C. Venuti, Nullità della clausola e tecniche di correzione del contratto, Padova, 2004, passim.
2 E v. pure il considerando 28 della direttiva 2011/7 UE.
3 Abuso, è vero, di fatto – almeno tendenzialmente – perché qui non si assiste alla sistematica deroga unilate-
rale al diritto dispositivo, per eetto di una predeterminazione del contratto, ad opera del professionista,
tipica dei contratti del consumatore. Da cui – poi – quella nullità delle clausole vessatorie, come una forma
di abuso del diritto, che si legge, con completezza di argomenti, in G. D’Amico, L’abuso dell’autonomia ne-
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Vero infatti che, allo stato, si legge di pattuizioni relative «al termine di pagamen-
to, al saggio degli interessi moratori o al risarcimento per i costi di recupero» che,
ove si mostrino gravemente inique, sono nulle, con annessa applicazione degli artt.
1339 e 1419, c. 2 del codice civile. Donde, come asserito dai più4, l’operare in sosti-
tuzione automatica dei termini di legge abusivamente derogati, 30 giorni per il pa-
gamento (art. 4, c. 2, salvo che per le imprese pubbliche e gli enti pubblici di cui alle
ll.  e  del c. 5, per i quali i termini sono raddoppiati), interessi moratori determi-
nati nella misura degli interessi legali di mora (art. 5 e, per la loro quanticazione,
art. 2, c. 1 lett. .), rimborso dei costi sostenuti dal creditore per il recupero delle
somme non tempestivamente corrisposte (nei modi di cui all’art. 6, cc. 1 e 2).
E tuttavia, visto che l’ocioso sindacato giudiziale sull’abusività del patto conti-
nua ad essere imperniato sullo scrutinio di ´tutte le circostanze del caso`, formula
indeterminata alludente ad un campionario di parametri eterogenei, un potere di
riscrittura ope iudicis della clausola nulla – e soltanto di questa però – sembra obliqua-
mente continuare ad aorare. Per quanto, come nello scritto poc’anzi citato si cer-
cava di evidenziare, si tratti di una riconduzione giudiziale ad equità che, a motivo
di una disciplina dispositiva di aperto favor per il creditore della somma di denaro,
ha le fattezze di una correzione sì emendativa dell’abuso ma coniante al tempo stes-
so una regola d’azione la quale, in quanto meno vantaggiosa della norma dispositiva,
è in peius per il creditore. Quindi un rimodellamento ope iudicis del patto gravemen-
te iniquo nella forma di una riduzione conservativa delle clausole in deroga entro un
grado accettabile di esercizio della libertà contrattuale. Che signica, sperando così
di spazzare subito via ogni forma di fraintendimento, una riduzione condotta entro
la linea di scorrimento di una valutazione dell’interesse contrattuale (e non di uno
generale sopravanzante), per contrasto ad un abuso e non servente o funzionalizzata a
valori di giustizia sociale. Volendo esemplicare, ove si faccia questione di un con-
tratto tra imprese (art. 4, c. 3), non il termine che il debitore abbia imposto, pat-
tuendolo espressamente e con prova per iscritto, di 90 giorni bensì uno giudizial-
mente ridotto a 60 perché riportare il contratto ad equità signica, nel contesto de
quo, restringere il contenuto della clausola derogativa entro i limiti del non abuso.
Nulla di diverso perciò da quella geltungserhaltende Reduktion che, nel sistema tede-
sco ove meglio e più diusamente questa tecnica è stata sperimentata, ha il signi-
cato di un aggiustamento modicativo della clausola iniqua nella misura in cui essa
non determina più un vantaggio sproporzionato a carico di una delle parti. Tecnica-
mente, perciò, una revisione della pattuizione, che si discosta immotivatamente da
goziale nei contratti con i consumatori, in Il diritto europeo dei contratti d’impresa, a cura di P. Sirena, Milano,
2006, p.346 ss.
4 V., nello specico, G. Spoto, La nuova direttiva contro i ritardi di pagamento della P.A., cit. p. 461.

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