DECRETO 24 novembre 2010 - Modifica ed integrazione delle disposizioni di cui al decreto 28 aprile 2006 in materia di accesso alla rete nazionale dei gasdotti. (10A15431)

IL MINISTRO

DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: il decreto legislativo n. 164/2000);

Visto l'art. 30 della legge 12 dicembre 2002, n. 273;

Vista la direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che all'art. 22 stabilisce che nuove, importanti infrastrutture del sistema del gas, ossia infrastrutture di interconnessione tra le reti nazionali di trasporto di gas degli Stati membri dell'Unione europea, terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto e impianti di stoccaggio possono essere oggetto, su richiesta, di una deroga alle disposizioni degli articoli 18, 19 e 20, nonche' dell'art. 25, paragrafi 2, 3 e 4 a determinate condizioni, specificate nella stessa direttiva;

Vista la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale, in corso di recepimento, che abroga la direttiva 2003/55/CE;

Visto l'art. 1, comma 17, della legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito: la legge n. 239/2004), che stabilisce che i soggetti che investono, direttamente o indirettamente, nella realizzazione di nuove infrastrutture di interconnessione tra le reti nazionali di trasporto di gas degli Stati membri dell'Unione europea e la rete di trasporto italiana (di seguito: gli interconnettori), nella realizzazione in Italia di nuovi terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto e di nuovi stoccaggi in sotterraneo di gas naturale, o in significativi potenziamenti delle capacita' delle infrastrutture esistenti sopra citate, tali da permettere lo sviluppo della concorrenza e di nuove fonti di approvvigionamento di gas naturale, possono richiedere, per la capacita' di nuova realizzazione, un'esenzione dalla disciplina che prevede il diritto di accesso dei terzi;

Visto che lo stesso art. 1, comma 17, stabilisce che:

  1. l'esenzione e' accordata, caso per caso, per un periodo di almeno venti anni e per una quota di almeno l'80% della nuova capacita', dal Ministero delle attivita' produttive (di seguito: il Ministero), previo parere dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita'), nonche', in caso di realizzazione di nuovi interconnettori, previa consultazione delle autorita' competenti dello Stato membro interessato;

  2. con decreto del Ministro delle attivita' produttive sono definiti i principi e le modalita' per il rilascio delle esenzioni di cui sopra, nel rispetto di quanto previsto dalle...

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