DETERMINAZIONE 29 maggio 2002 - Determinazione integrativa della determinazione n. 16/23 del 5 dicembre 2001 in ordine a "Requisiti per la partecipazione alle gare di appalto e di concessione di lavori pubblici". (Determinazione n. 10/2002)

IL CONSIGLIO

Con la determinazione n. 16/23 del 5 dicembre 2001, questa Autorita', in risposta a richieste di chiarimenti da parte di alcune stazioni appaltanti e nell'intento di far conseguire un'interpretazione uniforme delle norme, ha dato indicazioni in merito al contenuto di quelle, unitariamente e coerentemente interpretate, relative ai requisiti occorrenti alle imprese per la partecipazione alle gare di appalto e di concessione dei lavori pubblici e la stipulazione dei relativi contratti. Nella determinazione indicata e' stata data risposta anche a possibili dubbi interpretativi in ordine ai comportamenti delle stazioni appaltanti riguardanti concrete fattispecie specificamente individuate; e sono state inoltre indicate linee operative cui intendeva attenersi l'Autorita' nella definizione dell'organizzazione del casellario informatico delle imprese qualificate, al fine di renderlo coerente con le norme e garantire in pieno la finalita' di pubblicita' e trasparenza cui esso e' preordinato.

Successivamente, tuttavia, sono stati formulati ulteriori quesiti da parte di altre stazioni appaltanti in ordine all'individuazione ed all'accertamento dei requisiti occorrenti per la partecipazione alle gare di appalto ed alle conseguenze del mancato riscontro degli stessi, ed in particolare ai comportamenti da tenere nei confronti delle imprese le cui autodichiarazioni circa il possesso dei requisiti medesimi, rese nella domanda di partecipazione alle gare, non trovano riscontro nelle disposte verifiche e relativi accertamenti; il che rende opportuno fornire ulteriori precisazioni in merito al problema in esame ribadendo, innanzitutto, che gli affidamenti relativi all'esecuzione dei lavori pubblici possono essere disposti esclusivamente in favore di soggetti in possesso di predefiniti ed accertati requisiti di tipo economico-finanziario e tecnico-organizzativo i quali siano, altresi', moralmente e professionalmente affidabili, e che funzionale alla pubblicizzazione dei dati incidenti su tali requisiti e' l'Osservatorio dei lavori pubblici istituito presso l'Autorita' per vigilanza sui lavori pubblici.

Va ribadito, poi, che, per le gare di appalto di importo superiore a 150.000 euro, l'accertamento relativo al possesso dei requisiti di capacita' tecnica e finanziaria e' demandato a soggetti terzi (Soa) rispetto alle stazioni appaltanti, appositamente autorizzati ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34. Soggetti i quali, non si limitano a certificare l'idoneita' tecnica dell'impresa, cui e' strettamente correlata l'attestazione di qualificazione da essi rilasciata, dal momento che, per il rilascio dell'attestazione medesima, verificano anche che non ricorrano situazioni, a quella data, di incompatibilita' morale e professionale che precludono la partecipazione alle gare e quali specificamente elencate dall'art. 17 del detto decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000. Con il rilievo ulteriore che il legittimo conseguimento dell'attestazione di qualificazione importa una presunzione di idoneita' dell'impresa implicante una generale capacita' giuridica della stessa alla stipulazione dei contratti di appalto e di concessione dei lavori pubblici, sia pure limitata alla durata triennale dell'efficacia dell'attestazione. E di tale idoneita' e' data divulgazione attraverso l'iscrizione dell'impresa qualificata nel relativo registro informatico...

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