È insussistente il reato di mancata presentazione alle armi dell'arruolato con prole

AutoreMassimo Nunziata
Pagine493-494

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  1. - Il reato di mancanza alla chiamata, previsto dall'art. 151 c.p.m.p., punisce con la reclusione militare da sei mesi a due anni: «il militare, che, chiamato alle armi per adempiere il servizio di ferma, non si presenta, senza giusto motivo, nei cinque giorni successivi a quello prefisso» 1.

    Tale incriminazione costituisce il fulcro della tutela penale del servizio alle armi, bene giuridico di diretto rilievo costituzionale, in forza del disposto dei primi due commi dell'art. 52 Cost.

    Detta fattispecie incriminatrice contempla, quale elemento negativo, la carenza di un «giusto motivo» legittimante la mancata presentazione alle armi dell'arruolato. Si è di fronte ad una clausola generale di esclusione della antigiuridicità del fatto materiale, la quale, secondo l'insegnamento del Supremo Collegio, è sostanziata da una situazione di fatto di natura obiettiva che escluda la incisione dell'oggetto giuridico sotteso e tutelato dalla norma penale de qua agitur 2. Detto elemento negativo deve mancare per potersi ritenere sussistente il reato previsto e punito dall'art. 151 c.p.m.p.: la evenienza di specifiche situazioni fattuali che in concreto possano giustificare l'assenza del pervenuto, esclude la punibilità 3.

  2. - Nel caso di specie il giudice di prime cure aveva mandato assolto l'imputato, arruolato con prole, dal reato di mancanza alla chiamata, per insussistenza del fatto, ritenendo che la condizione di coniugato con prole del pervenuto integrando una delle situazioni di fatto prevedute dalla legislazione extrapenale in materia di prestazione del servizio militare di leva che è specifica causa di dispensa dall'obbligo in questione, lo ponesse automaticamente in stato di esonero dagli obblighi di presentazione anzidetti.

    Detta pronuncia, confermata dal giudice di appello, è stata oggetto della sentenza in epigrafe emessa dal giudice di legittimità chiamato ad esprimersi a seguito di ricorso avverso la stessa promosso dalla parte pubblica.

  3. - Il Supremo Collegio ha definitivamente chiarito che la qualità di coniugato con prole dell'arruolato costituisce causa automatica di sospensione dell'obbligo di leva, idonea di per sè sola ad escludere la configurabilità del reato di mancanza alla chiamata, senza necessità di un previo ottenimento dell'atto amministrativo di dispensa.

    Siffatta conclusione è risultata la più congrua anche nella prospettiva interpretativa di stampo costituzionalistico e assiologico: l'interesse alla prestazione...

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