Installazione di impianti fotovoltaici e condominii

AutoreVincenzo Cuffaro
Pagine233-235

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Nell’ambito della legge 9 gennaio 1991, n. 10, recante “norme in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle forme rinnovabili di energia”, l’art. 26 detta disposizioni sulla “progettazione, messa in opera ed esercizio di edifici e di impianti”.

Nella sua originaria formulazione il comma 2 di tale disposizione prevedeva che «per gli interventi in parti comuni di edifici, volti al contenimento del consumo energetico degli edifici stessi ed all’utilizzazione delle fonti di energia di cui all’art. 11, ivi compresi quelli di cui all’art. 8, sono valide le relative decisioni prese a maggioranza delle quote millesimali». La previsione normativa, nella sua pur stringata formulazione, valeva quindi a chiarire, soprattutto quando letta in raffronto al dettato del successivo comma 5 del medesimo articolo1a, che il legislatore aveva inteso dettare una prescrizione derogativa alle regole che l’assemblea di condominio deve rispettare in ordine alla realizzazione delle innovazioni sulle parti comuni dell’edificio.

Successivamente, in forza dell’art. 7 del D.L.vo 29 dicembre 2006, n. 311, tale secondo comma è stato sostituito con un diverso testo: «Per gli interventi sugli edifici e sugli impianti volti al contenimento del consumo energetico ed all’utilizzazione delle fonti di energia di cui all’art. 1, individuati attraverso un attestato di certificazione energetica o una diagnosi energetica realizzata da un tecnico abilitato, le pertinenti decisioni condominiali sono valide se adottate con la maggioranza semplice delle quote millesimali». Scomparso il riferimento alle “parti comuni” dell’edificio, la nuova formulazione prevedeva quindi un ulteriore requisito della fattispecie, con riferimento alla necessità di una specifica certificazione, mentre l’aggiunta al testo dell’aggettivo “semplice” sembrava rafforzare il significato della precedente dizione della norma.

Infine, per effetto dell’art. 27, comma 22, della legge 23 luglio 2009, n. 99, il testo del medesimo secondo comma ha subito un ulteriore modifica, con l’aggiunta, dopo le ultime parole “quote millesimali”, della frase: “rappresentate dagli interventi in assemblea». Una integrazione, dunque, direttamente riferita alla modalità di formazione della volontà assembleare.

È sembrato utile ripercorrere il tormentato iter che ha condotto alla attuale formulazione della norma giacché dalla sua considerazione mi sembra possano trarsi spunti utili per la lettura della attuale disposizione di legge.

Credo debba innanzi tutto muoversi dal rilievo che la norma costituisce espressione del (ed è finalizzata a fare concreta attuazione al) principio espresso nell’art. 1 della legge e già dichiarato nel titolo della stessa, nel senso che il legislatore ha inteso dettare una disciplina incentivante, con norme dirette a realizzare «l’uso razionale dell’energia, il contenimento dei consumi di energia ... l’utilizzazione delle fonti rinnovabili ....». Se, quindi, è questa la ragione del testo normativo e se di tale ratio occorre tener conto sul piano ermeneutico, a me pare che in siffatta prospettiva le disposizioni...

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