Scarichi da insediamenti produttivi effettuati da imprese consorziate e profili di responsabilità

AutoreFabrizio Rocca
Pagine828-829

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Con la sentenza che si annota, la Corte di appello di Torino è intervenuta su una questione di particolare interesse che attiene agli scarichi da insedimento produttivi effettuati da imprese consorziate oltre i limiti di accettabilità di cui alla legge «Merli», fornendo alcune indicazioni circa i criteri di determinazione della responsabilità dei consociati da ritenersi di attualità alla luce del dibattito giurisprudenziale intervenuto sul tema e alla nuova disciplina dettata dal D.L.vo n. 152/99.

All'esito dell'istruttoria dibattimentale, la Corte è giunta ad affermare che «nel caso in cui gli scarichi di un insediamento produttivo sono avviati per la depurazione ad un impianto gestito da un consorzio, l'inosservanza dei limiti di accettabilità fissati dal Consorzio integra la violazione di cui all'art. 22 della legge n. 319/1976, punita con sanzione esclusivamente amministrativa, anche ove l'inosservanza coincida con il superamento dei limiti di accettabilità che la predetta legge indica con valore generale per gli scarichi nei corpi ricettori».

In sostanza, la Corte, richiamando il contesto normativo di riferimento all'epoca dei fatti oggetto di causa, individuato nella L. n. 172/95 coordinata con la L. n. 319/76, ha riconosciuto ai consorzi la prerogativa di concedere deroghe allo stesso modo con cui può richiedere osservanze più rigorose, ritenendo l'impresa consorziata tenuta unicamente al rispetto degli obblighi ad essa imposti con le autorizzazioni del Consorzio all'allacciamento ed all'immissione.

Si è delineato, in sostanza, un sistema sganciato dai rigidi limiti stabiliti dalla normativa statale e modulato sulla capacità e potenzialità degli impianti di depurazione e, quindi, sulle determinazioni ed i controlli locali.

La sentenza in epigrafe si inserisce appieno nel solco tracciato dall'indirizzo interpretativo della Suprema Corte (Cass. pen., sez. III, 14 novembre 1996, Balistreri; Cass. pen., sez. III, 8 giugno 1987, Weingrill e Cass. pen., sez. III, 12 dicembre 1989, Catanzariti) che sancisce il principio che vuole i consorzi gestori del pubblico servizio di depurazione liberi di autorizzare i propri associati in deroga ai limiti tabellari per gli scarichi da insedimenti produttivi immessi in pubblica fognatura dotata di depuratore terminale. Ne consegue, sotto il profilo sanzionatorio, che il reato di cui all'art. 21 della legge Merli non è più configurabile se siano rispettato le statuizioni della menzionata...

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