Inquinamento elettromagnetico, un nuovo intervento del giudice penale

AutoreLuca Ramacci
Pagine578-581

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Con il provvedimento in esame il Gip ed il Tribunale di Venezia hanno segnato una nuova tappa della ormai nota questione dell'inquinamento elettromagnetico.

Trattasi di un argomento che suscita sempre maggiore attenzione da parte degli organi di stampa e, in modo particolare, della comunità dei cittadini che assistono con giustificata apprensione al proliferare di impianti idonei alla diffusione di campi elettromagnetici (elettrodotti, ripetitori radiotelevisivi, antenne per la telefonia cellulare).

Tale apprensione sembra possa ritenersi alimentata anche dalla contraddittorietà delle informazioni di volta in volta fornite.

La scarsa diffusione di studi sugli effetti biologici dell'esposizione ai campi elettromagnetici o, in alcuni casi, la distorta lettura degli stessi fornita da soggetti non del tutto disinteressati e, in altri casi, la proliferazione di notizie eccessivamente allarmistiche ha ingenerato ed ingenera comprensibili dubbi nell'opinione pubblica e, talvolta, negli operatori del settore.

A ciò si aggiunga che tale forma di inquinamento, diversamente da quanto avviene per altre forme di aggressione dell'ambiente (inquinamento idrico e da rifiuti, inquinamento acustico ecc.) non è immediatamente percepibile dai cittadini non presentando manifestazioni evidenti che ne denuncino la presenza.

Al di là delle singole posizioni che, occorre dirlo chiaramente, vanno anche considerate tenendo conto della consistenza degli interessi politici ed economici sottostanti allo svolgimento delle attività che determinano una possibile diffusione del fenomeno, deve riconoscersi e non può essere contestato che il problema viene ora valutato con maggiore attenzione anche da parte del legislatore.

Tra le ragioni di tale attivismo che, come si dirà, sta producendo i suoi frutti, va senz'altro compresa la costante pressione esercitata da comitati spontanei di cittadini che in più parti di Italia hanno assunto iniziative finalizzate a denunciare l'esistenza del fenomeno dedicandogli una attenzione maggiore rispetto a quella riservata da altre situazioni di pericolo per l'integrità dell'ambiente.

Ciò posto, deve rilevarsi che sulla scorta degli studi sinora effettuati la esistenza di un rischio per la salute determinata dall'esposizione ai campi elettromagnetici può dirsi ormai dimostrata 1.

Una prova evidente di quanto appena indicato è rappresentata dal fatto che la non copiosa produzione legislativa in materia ne ha sempre tenuto conto recependo anche le preoccupate considerazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità.

Ciò posto, appare opportuno richiamare l'attenzione su alcuni aspetti del fenomeno che sono stati già presi in esame in precedenti occasioni 2.

Va in particolare ricordato che l'attenzione maggiore al fenomeno viene prestata ai rischi da esposizioni cui può incorrere la popolazione con riferimento ad «impianti sorgente» che generano campi elettromagnetici tanto ad alta frequenza (ripetitori radiotelevisivi) che a bassa frequenza (elettrodotti).

In tali casi i soggetti esposti non sono di regola informati sui rischi o possono non essere a conoscenza dell'esposizione, possono trovarsi in condizioni fisiche tra loro non omogenee ovvero possono vivere in ambienti esposti con modalità e tempi tra loro diversi.

Tale stato di cose non si verifica, invece, per i lavoratori addetti a determinate attività che presuppongono l'esposizione a campi elettrici o magnetici ovvero agli utilizzatori di determinate apparecchiature (elettrodomestici o utensili) trattandosi infatti in tali casi di soggetti solitamente informati dei rischi connessi con l'esposizione che comunque utilizzano apparecchiature che sottostanno a precisi standards di costruzione, fissati per legge, che tengono conto anche del possibile rischio di irradiazione e, nel caso dei lavoratori, di soggetti tutelati anche da specifiche disposizioni in tema di sicurezza ed igiene del lavoro 3.

Resta inoltre da esaminare la non vasta produzione legislativa e giurisprudenziale sull'argomento.

Con riferimento ai campi magnetici a bassa frequenza, il primo intervento legislativo è rappresentato dal D.P.C.M. 23 aprile 1992 «Limiti massimi di esposizione ai campi elettrico e magnetico generati alla frequenza industriale nominale (50 Hz) negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno». Page 579

Tale D.P.C.M. trova fondamento nell'articolo 4 L. 23 dicembre 1978 n. 833 e nell'articolo 2 L. 8 luglio 1986 n. 349 ove vengono indicate le competenze per la fissazione dei limiti massimi di accettabilità delle concentrazioni e di esposizione relativamente agli inquinanti di natura chimica, fisica e biologica tra i quali vengono compresi anche i campi elettromagnetici.

Il decreto indica nell'articolo 4 i limiti massimi di esposizione ai campi elettrici e magnetici in aree in cui gli individui trascorrono parte significativa oppure ragionevolmente limitata della giornata e fissa, nell'articolo 5, le distanze minime che devono intercorrere tra gli elettrodotti di grande portata (tra i 132.000 e i 380.000 Volt) ed i fabbricati, siano essi adibiti o meno ad abitazione.

È stato successivamente emanato il D.P.C.M. 28 settembre 1995, contenente le norme procedurali di attuazione del D.P.C.M. 23 aprile 1992 relativamente agli elettrodotti; esso disciplina la prima fase di attuazione del D.P.C.M. del 1992 ed indica come termine per il completamento delle azioni di risanamento il 31 dicembre 2004.

In precedenza era stata tuttavia riconosciuta la necessità di modificare il regolamento di esecuzione della L. 28 giugno 1986 n. 339 (approvato con decreto interministeriale 21 marzo 1988 n. 449) considerando, per la prima volta, i «possibili effetti sulla salute derivanti dai campi elettromagnetici prodotti dalle linee elettriche aeree».

Venivano pertanto stabiliti dal Min. Lavori Pubblici, con il D.M. 16 gennaio 1991, nuovi criteri per l'individuazione dell'altezza dei conduttori sul terreno e sulle acque non navigabili (articolo 2.1.05) e delle distanze di rispetto dai fabbricati (articolo 2.1.08). I limiti così imposti sono stati in seguito modificati con il D.P.C.M. 23 aprile 1992 sopra citato.

In ambito locale va segnalato inoltre l'intervento della Regione Veneto che ha introdotto limiti più restrittivi di quelli fissati dalla legislazione nazionale attraverso l'emanazione di una legge la cui efficacia risulta tuttora sospesa 4.

Con riferimento ai campi elettromagnetici ad alta frequenza, invece, il fenomeno risultava fino a poco tempo fa pressoché ignorato dal legislatore nazionale.

Soltanto il D.L.vo 4 dicembre 1992 n. 476 prendeva genericamente in considerazione le apparecchiature suscettibili di determinare emissioni elettomagnetiche o il cui funzionamento potrebbe essere alterato da disturbi elettromagnetici presenti nell'ambiente, fissando nell'articolo 2 primo comma i requisiti...

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