Inquinamento atmosferico e tutela della salute: I poteri del giudice

AutoreStefano Maglia
Pagine11-12

Page 11

Fare il punto sullo stato della normativa in tema di inquinamento atmosferico consente di esprimere alcune valutazioni ormai assodate dalla dottrina e dalla giurisprudenza prevalente sul terreno dell'evoluzione normativa (ed interpretativa) nel campo non solo dell'inquinamento atmosferico, tout court, ma della tutela della salute e - più in generale - della qualità della vita.

Quest'ultimo, si badi bene, non è (solo) un concetto filosofico e etico, ma un vero e proprio punto di riferimento giuridico, a tutela del quale vi sono ormai numerose fonti giurisprudenziali e normative (anche a livello europeo) che operano ed interagiscono.

Questa evoluzione del concetto di tutela della salute (accolta nell'ambito del primo comma dell'art. 32 della stessa Carta costituzionale) trova tra l'altro conferma addirittura in una importantissima e semisconosciuta sentenza della Corte costituzionale (sent. 30 dicembre 1987, n. 641) per la quale la tutela di cui all'art. 32 Cost. «assurge a valore primario ed assoluto».

Come ha ben scritto tra gli altri FRANCO a proposito di questa sentenza, da questo momento (cioè da 11 anni!) la stessa Consulta ha riconosciuto che «la qualità della vita non è più elemento teleologico caratterizzante di un settore normativo, bensì qualifica il concetto di ambiente nelle sue varie componenti».

Sulla valenza primaria del principio di cui al primo comma dell'art. 32 si è espressa altresì la S.C. (Cass. pen., sez. III, 20 gennaio 1983, Mazzola) per cui tale norma «eleva la salute a diritto fondamentale dell'individuo ed interesse della collettività».

Lo stesso art. 130 R della L. 3 novembre 1992, n. 454 (di ratifica del c.d. Trattato di Maastricht) sancisce testualmente che tra gli obiettivi primari della Comunità vi sono la «salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente, la protezione della salute umana (...). La politica della Comunità in materia ambientale... è fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, anzitutto alla fonte, di danni causati all'ambiente, nonché sul principio "chi inquina paga"».

E questi principi (ex Cass. pen., sez. III, 6 aprile 1993, Marzi) «impegnano direttamente lo Stato italiano verso la Comunità e devono essere applicati anche dai giudici perché fanno parte dell'ordinamento interno».

Ciò premesso v'è da porre l'attenzione su due vecchie norme del nostro ordinamento giuridico, norme che nella loro «elasticità» si sono trovate a subire una evoluzione interpretativa ed applicativa davvero...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT