Procedure per l'inoltro delle istanze di deroga al divieto di cui all'art. 98 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, al fine di produrre, importare, mettere in circolazione o impiegare a fini commerciali i prodotti o i manufatti ai quali siano state aggiunte materie radioattive

DECRETO 6 marzo 1998.

Procedure per l'inoltro delle istanze di deroga al divieto di cui all'art. 98 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, al fine di produrre, importare, mettere in circolazione o impiegare a fini commerciali i prodotti o i manufatti ai quali siano state aggiunte materie radioattive.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 - attuazione delle direttive Euratom 80 /836, 84/467, 84/466, 89/618, 90/641 e 92/3 in materia di radiazioni ionizzanti; Vista la circolare n. 2 del 6 marzo 1998 con la quale vengono chiariti alcuni aspetti relativi alle comprovate giustificazioni che devono fondare la concessione di deroga al divieto di cui all' art.

98 del citato decreto legislativo; Vista la necessita' di disciplinare il procedimento di rilascio dell'autorizzazione in deroga al divieto predetto; Sentito il Consiglio superiore di sanita';

Decreta: Art. 1.

  1. Chiunque intenda produrre, importare, mettere in circolazione o impiegare a fini commerciali i prodotti o manufatti ai quali siano state aggiunte materie radioattive, sia direttamente sia mediante attivazione, indicati dall'art. 98, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, deve richiedere la concessione di specifica deroga al Ministero della sanita' ai sensi del comma 5 dello stesso art. 98 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230.

    Art. 2.

  2. La domanda deve essere presentata al Ministro della sa nita', che nomina il responsabile del procedimento ed individua l'ufficio presso il quale possono essere richieste informazioni, e deve contenere: la descrizione del prodotto o del manufatto; la provenienza; l'indicazione dell'uso specifico al quale e' destinato; l'indicazione delle avvertenze e delle comunicazioni che si intendono effettuare a favore degli utilizzatori e di coloro che possano a qualsiasi titolo manipolare il prodotto; un'analitica e circostanziata esposizione delle ragioni di giustificazione, in termini di beneficio, che, nell'intenzione del richiedente, dovrebbero consentire la deroga al divieto di cui all'art. 98, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230; l'indicazione precisa del soggetto presentatore, del legale rappresentante dello stesso e della sede alla quale devono pervenire tutte le comunicazioni.

    Art. 3.

    Deve essere allegata alla domanda una relazione tecnica, redatta e asseverata da un esperto qualificato, nella quale vengano evidenziati: il processo produttivo o tecnologico che...

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