Infortunio sul Lavoro in ambito volontaristico: Le responsabilitá

AutoreElena Del Forno
Pagine185-187

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La sentenza in commento fornisce l'occasione per affrontare una questione diversa dal solito.

La vicenda da cui ha tratto origine il processo, giunto sino in Cassazione, riguarda un parroco, imputato del reato di lesioni colpose aggravate in danno di un parrocchiano che era caduto da un trabattello, e da un'alteza di tre metri, mentre era intento a preparare la chiesa per una festa.

Il malcapitato, mentre si dava da fare per realizzare l'allestimento, ebbe la sfortuna di precipitare da quell'altezza perché il trabattello, non regolare, e utilizzato senza i blocchi per le ruote, si era ribaltato.

Il trabattello in questione, così come anche le scale, erano stati messi a disposizione dal parroco.

Il fedele, da parte sua, si era offerto volontariamente di montare alcuni teloni antigrandine allo scopo di ombreggiare il cortile durante la festa parrocchiale, collaborando con i due dipendenti della parrocchia, anch'essi al lavoro ma intenti ad altro.

Il fatto si presenta quindi complesso: il trabattello del parroco era già vecchio, è stato per di più utilizzato senza gli stabilizzatori, nessuno ha controllato sull'utilizzo del medesimo e qualcuno si è fatto male.

Allora, la questione è duplice: da un lato, ci si deve domandare se il parroco debba rispondere della violazione di norme antinfortunistiche, nonostante il danneggiato non fosse dipendente della parrocchia, dall'altro, se l'oratorio possa essere considerato luogo di lavoro.

Vediamo intanto cosa è accaduto nel processo. In primo grado, il tribunale ha ritenuto improcedibile l'azione penale per tardività della querela, ovviamente sul presupposto che non operasse l'aggravante della violazione delle norme antinfortunistiche, che comporta la procedibilità d'ufficio.

In appello, è stata confermata l'impostazione del giudice di prime cure ed è stata respinta pure l'impugnazione dell'imputato, che, da parte sua, chiedeva l'assoluzione.

Infine, la parte civile ha proposto ricorso in Cassazione evidenziando più doglianze e, perciò, più aspetti di problematicità della fattispecie.

Il ricorrente, in particolare, ha messo in luce che il parroco, che ha fornito le attrezzature, si è posto suo malgrado in una situazione di supremazia rispetto - non solo ai suoi dipendenti ma anche - ai volontari, che si erano messi al lavoro nella chiesa e, in ogni caso, ha lamentato che non è affatto necessaria la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato per l'applicazione della normativa infortunistica, potendosi ritenere ugualmente tutelabile l'attività prestata a titolo di amicizia o di riconoscenza.

La Corte di cassazione si è trovata così a doversi esprimere sull'applicabilità, o meno, delle norme di prevenzione per vagliare se escludere, o meno, la procedibilità d'ufficio, e ciò proprio in quanto il danneggiato aveva presentato querela tardiva.

Si può dire che l'impasse della questione di procedibilità ha...

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