Infortunio sul lavoro, responsabilità del datore di lavoro e condotta abnorme del lavoratore

AutoreElena Del Forno
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Con la sentenza in commento il Giudice Monocratico del Tribunale territoriale di Cremona perviene all’assoluzione dell’imputato, direttore tecnico del cantiere dove si è verificato il sinistro, per insussistenza del fatto.

Il Giudicante ha infatti ritenuto che l’infortunio sia stato determinato da una irrazionale ed imprevedibile iniziativa dello stesso lavoratore vittima del sinistro.

Il fatto. L’operaio, addetto alla realizzazione di cunei in legno, stava utilizzando la sega circolare presente in cantiere con le alette di protezione disattivate quando, nel tentativo di recuperare dal piano di lavoro della macchina i cunei già tagliati, è entrato in contatto con la lama della sega procurandosi in tal modo l’amputazione di due dita.

A seguito di segnalazione dell’ASL, al direttore di cantiere è stato quindi contestato di non aver impedito all’operaio l’uso improprio dell’attrezzatura di lavoro.

Dall’istruttoria dibattimentale è però emerso che l’infortunio era avvenuto perché il lavoratore aveva alzato le alette di protezione della sega circolare al fine di eseguire il taglio che diversamente sarebbe stato più complicato eseguire; che prima del sinistro il lavoratore aveva alzato le alette una o due volte trattandosi di una lavorazione non frequente; che non era mai stato riferito al direttore del cantiere il fatto che con le alette abbassate non sarebbe stato possibile eseguire il lavoro in questione; infine che quando veniva eseguito il taglio del legno “normale” le alette rimanevano sempre abbassate.

Inoltre è emerso che neppure i responsabili del Servizio di prevenzione e protezione dell’Azienda avevano mai avuto notizia, lamentele o segnalazioni circa la necessità di utilizzare la sega circolare senza le protezioni.

Insomma, la sega circolare, del tutto conforme alla normativa, idonea all’uso e dotata di dispositivi di sicurezza, si presentava ogni giorno con le alette abbassate e nemmeno vi era una cattiva prassi d’uso dell’apparecchio.

Per di più, ogni lavoratore, compreso l’infortunato, era stato informato e formato sull’uso della macchina e ammonito dall’utilizzarla senza protezione. Pertanto, sotto questo profilo, nessuna violazione si poteva ravvisare nella condotta dell’imputato, che nemmeno era stato informato delle necessità tecnica di operare senza protezioni.

La soluzione favorevole è stata dunque trovata proprio alla Luce della ricostruzione dei fatti compiuta in sede dibattimentale.

La decisione in commento si segnala per la corretta valorizzazione delle risultanze dell’istruttoria sulla base delle quali il Tribunale ha ritenuto che il sinistro fosse stato dovuto in via esclusiva all’irrazionale ed imprevedibile iniziativa assunta dal lavoratore che aveva alzato le alette e operato senza alcuna sicurezza per la propria incolumità.

Ma la decisione si segnala anche per la corretta considerazione del ruolo del lavoratore e degli obblighi che il medesimo riveste.

Sotto il primo profilo, il ragionamento del Tribunale, proprio sulla base delle risultanze fattuali, ha escluso la rimproverabilità della condotta del direttore tecnico di cantiere sulla base di un iter...

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