Prevenzione infortuni all'interno di grandi cantieri: la responsabilità del subappaltatore

AutoreElena Del Forno jr
Pagine282-285

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La sentenza in commento affronta la delicata questione relativa alla sicurezza nei luoghi di lavoro ed alla tutela della salute dei lavoratori in caso di subappalto di opere edili, in particolare avente ad oggetto lavori di costruzione da realizzarsi in un unico grande cantiere dove si trovano a operare più imprese.

Il problema della salvaguardia dell'igiene del lavoro si evidenzia infatti con particolare peso in riferimento all'ipotesi in cui più datori di lavoro (committente principale, uno o più appaltatori, uno o più subappaltatori) si trovino a operare nello stesso ambiente di lavoro, nel quale vengono a coesistere, potendo quindi coagire, più fattori di rischio: queste varie e diversificate situazioni di appalto/subappalto, che hanno avuto un'enorme diffusione nell'ambito dell'organizzazione produttiva moderna, presentano tutte un elevato indice di pericolosità proprio per l'intersecarsi nel medesimo luogo di due o più sfere organizzative distinte.

In siffatti casi, oltre alla normativa prevenzionistica di base, trova piena applicazione la norma contenuta nell'art. 7 del decreto legislativo 626 del 1994, norma di chiara valenza suppletiva, che non può essere pattiziamente derogata, in virtù del noto principio per cui le clausole contrattuali che aggirino la norma penale sono da considerarsi in ogni caso nulle e inefficaci.

L'idoneo e tempestivo coordinamento delle lavorazioni, imposto dalla norma in questione all'imprenditore committente al fine di evitare le interferenze rischiose che normalmente derivano dalla compresenza Page 283 di più appaltatori e/o subappaltatori nel medesimo luogo di lavoro, si pone infatti quale momento di prevenzione che si aggiunge alle misure di protezione già esistenti a garanzia dei lavoratori e agli obblighi che, in base alla normativa, fanno capo ai singoli responsabili 1.

L'art. 7 del decreto sopra citato si applica per prassi giurisprudenziale a prescindere dalla forma giuridica del contratto concluso dal committente e in particolare anche nella fattispecie, vietata, di appalto di manodopera, atteso che ricorre comunque l'esigenza di tutela prevenzionale dei lavoratori garantita dalla norma 2.

Il datore di lavoro, in caso di affidamento ad imprese appaltatrici di lavori da svolgere all'interno della propria azienda o unità produttiva, deve verificare preventivamente, anche attraverso l'iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato, l'idoneità tecnico-professionale delle imprese medesime ad eseguire i lavori da affidare in appalto; la mancata verifica rappresenta in giurisprudenza culpa in eligendo, che può porsi in relazione causale con l'eventuale infortunio 3. Inoltre deve fornire dettagliate informazioni sui rischi esistenti nell'ambiente in cui dette imprese sono destinate ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate. Questo vale naturalmente, per lo scambio di informazioni, anche per il subappaltante.

Il committente e l'appaltatore, nel loro ruolo di datori di lavoro, sono tenuti a cooperare nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto ed a coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

Infine, il datore di lavoro committente è espressamente chiamato a promuovere questa cooperazione e questo coordinamento, pur se tale obbligo, per quanto gli riguarda, non si estende ai rischi specifici propri dell'attività delle singole appaltatrici.

Va detto però da subito che quest'ultima esenzione dall'obbligo di promuovere la cooperazione ed il coordinamento da parte del committente nell'attuazione delle misure di prevenzione dei rischi di infortuni quando trattasi di rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici ("specifici" in quanto tipici dell'attività specializzata di ognuna di esse) opera esclusivamente con riguardo alle precauzioni dettate da regole richiedenti una specifica competenza tecnica settoriale (generalmente mancante in chi opera in settori diversi), una conoscenza delle procedure da adottarsi nelle singole lavorazioni o un'utilizzazione di speciali tecniche o, ancora, l'uso di determinate macchine 4; conseguentemente, un rischio di tipo generico, dato di comune conoscenza, non è suscettibile di particolari informative, almeno per quanto riguarda l'obbligo formale 5. Così come non possono rientrare tra i rischi definiti «specifici nemmeno i rischi che, pur sembrando apparentemente collegati all'attività di un'impresa specializzata si rivelano, a seguito di un'indagine più approfondita, come rischi preesistenti nell'ambiente di lavoro, in quanto originati dall'inadeguatezza del tipo di difesa approntato dal committente, in relazione alla complessiva attività di cantiere da lui organizzata» 6.

Non va nemmeno dimenticato che, nel caso di affidamento in appalto di lavori all'interno dell'azienda, e a maggior ragione all'interno di un cantiere edile, l'incolumità da tutelare è certamente quella di tutti i lavoratori, siano essi dipendenti dell'appaltatore oppure del committente. Resta fermo pertanto che il committente deve cooperare con l'appaltatore, anzi promuovere la cooperazione, nell'apprestamento delle misure di sicurezza a favore di tutti i lavoratori, a qualunque impresa essi appartengano.

Pur tuttavia, la cooperazione non potrà esser intesa come obbligo di sostituirsi, di intervenire in supplenza dell'appaltatore tutte le volte in cui quest'ultimo ometta, per qualsiasi ragione, di adottare misure di prevenzione prescritte a tutela soltanto dei suoi lavoratori, concretizzandosi in un inammissibile ingerenza del committente nell'attività propria dell'appaltatore.

Ciò con la conseguenza che l'obbligo di cooperazione imposto al committente si rivela anche limitato all'attuazione delle misure volte a eliminare i pericoli che, per...

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