LEGGE REGIONALE 7 maggio 2012, n. 13 - Modificazioni alla legge regionale 17 agosto 1987, n. 81 (Costituzione di una societa' per azioni nel settore dello sviluppo dell'informatica), e alla legge regionale 12 luglio 1996, n. 16 (Programmazione, organizzazione e gestione del sistema informativo regionale. Ulteriori modificazioni lla legge regionale 17 agosto 1987, n. 81 (Costituzione di una societa' per azioni nel settore dello sviluppo dell'informatica), gia' modificata dalla legge regionale 1° luglio 1994, n. 32. Abrogazione di norme).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n.

22 del 22 maggio 2012) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Pomulga

la seguente legge:

Art. 1

Modificazioni alla legge regionale 17 agosto 1987, n. 81

  1. Al comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 17 agosto 1987, n. 81 (Costituzione di una societa' per azioni nel settore dello sviluppo dell'informatica), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ', a totale capitale pubblico'.

  2. Dopo il comma 1 dell'art. 1 della legge regionale n. 81/1987, come modificato dal comma 1, e' aggiunto il seguente: '1-bis. L'INVA S.p.A. opera nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela della concorrenza, con particolare riferimento all'art. 13 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248'.

  3. L'art. 2 della legge regionale n. 81/1987 e' sostituito dal seguente: 'Art. 2. (Soci). - 1. Oltre alla Regione, alla quale e' riservata la proprieta' di almeno il 75 per cento delle azioni, possono acquisire la qualita' di soci azionisti dell'INVA S.p.A. gli enti locali valdostani, gli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione, le societa' interamente partecipate, anche indirettamente, dalla Regione o da enti locali valdostani e l'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta (Azienda USL). Per i comuni, le diverse partecipazioni sociali devono in ogni caso essere paritarie o proporzionate al numero degli abitanti e la somma della popolazione dei comuni partecipanti deve risultare nel complesso superiore a 30.000 abitanti'.

  4. L'art. 3 della legge regionale n. 81/1987 e' sostituito dal seguente: 'Art. 3. (Oggetto sociale). - 1. L'INVA S.p.A. ha come esclusivo oggetto sociale la realizzazione e la gestione del sistema informativo dei soci. Tale attivita' e' esercitata, per la Regione, nell'ambito del piano pluriennale e secondo le indicazioni previste nel piano operativo annuale di cui all'art. 1, commi 1 e 2 della legge regionale 12 luglio 1996, n. 16 (Programmazione, organizzazione e gestione del sistema informativo regionale. Ulteriori modificazioni alla legge regionale 17 agosto 1987, n. 81 (Costituzione di una Societa' per azioni nel settore dello sviluppo dell'informatica), gia'...

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