COMUNICATO - Istruzioni per l''applicazione del Regolamento CE 1781/2006 riguardante i dati informativi relativi all''ordinante che accompagnano i trasferimenti di fondi e sui pagamenti di copertura. (12A10514)

L'articolo 61 del decreto legislativo n. 231 del 21 novembre 2007 - che recepisce in Italia la direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo - prevede che la Banca d'Italia emani istruzioni per l'attuazione del Regolamento (CE) n. 1781/2006 riguardante i dati informativi relativi all'ordinante che accompagnano i trasferimenti di fondi.

Alla luce di tale previsione l'accluso Provvedimento fornisce indicazioni ai prestatori di servizi di pagamento volte a facilitare l'applicazione del Regolamento comunitario nel sistema dei pagamenti italiano, fornendo indicazioni dettagliate circa l'ambito di applicazione e gli adempimenti che devono essere posti in essere da parte dei diversi prestatori di servizi di pagamento coinvolti nell'esecuzione di un trasferimento di fondi. Le disposizioni tengono in considerazione gli sviluppi piu' recenti del quadro di riferimento internazionale, in particolare del Rapporto del Comitato di Basilea sulla trasparenza dei messaggi dei pagamenti di copertura del 2009; esse tengono inoltre conto delle osservazioni formulate nell'ambito della procedura di consultazione pubblica.

La trasparenza dei messaggi di pagamento rappresenta un importante strumento di supporto alle attivita' di indagine in materia di riciclaggio dei proventi di attivita' illecite e di finanziamento del terrorismo, soprattutto con riguardo ai pagamenti internazionali particolarmente esposti al rischio di abuso. A tale scopo l'inserimento delle informazioni relative alle parti di un'operazione di pagamento e' essenziale: il Regolamento impone l'inserimento dei dati dell'ordinante, il rapporto di Basilea rafforza la trasparenza richiedendo l'inserimento delle informazioni sul beneficiario nei pagamenti di copertura.

Il Provvedimento si articola in cinque sezioni dedicate alle definizione e ambito applicativo, agli obblighi del prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante, di quello intermediario, di quello del beneficiario e ai pagamenti di copertura.

L'accluso Provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito www.bancaditalia.it

Roma, 18 settembre 2012

Il Governatore: Visco

Allegato

Istruzioni per l'applicazione del Regolamento CE 1781/2006

riguardante i dati informativi relativi all'ordinante che accompagnano i trasferimenti di fondi e sui pagamenti di copertura.

Settembre 2012

Capitolo I

Definizioni e ambito di applicazione

Premessa e fonti normative.

Il primo gennaio 2007 e' entrato in vigore il Regolamento (CE) n. 1781/2006, del 15 novembre 2006, che pone a carico delle banche e degli altri soggetti che offrono servizi di pagamento nella UE l'obbligo di accompagnare i trasferimenti di fondi con i dati identificativi dell'ordinante nonche' quello di registrazione e verifica di tali dati.

Il Regolamento, che recepisce la VII Raccomandazione speciale del Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale (GAFI) del 2003, si inserisce nel contesto delle norme in materia di contrasto al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo, fra le quali si richiamano in particolare i Regolamenti CE n. 2580/2001 e n. 881/2002, la Direttiva 2005/60/CE (recepita in Italia con il d.lgs. n. 231/2007 e il d.lgs. n. 109/2007).

Il Regolamento e' direttamente applicabile nell'ambito dell'Unione europea a tutte le persone fisiche o giuridiche le cui attivita' comprendono la prestazione di servizi di trasferimento fondi o che partecipano in qualita' di intermediari all'esecuzione di tali trasferimenti.

Le presenti Istruzioni sono emanate ai sensi dell'art. 61 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modificazioni e integrazioni, entrato in vigore il 29 dicembre 2007. Esse sono volte a disciplinare nel dettaglio taluni aspetti del Regolamento, tenendo anche conto degli approfondimenti svolti in materia a livello internazionale (1) .

La violazione degli obblighi di verifica della completezza dei dati informativi relativi all'ordinante nonche' di quelli relativi alla loro registrazione e conservazione previsti dal Regolamento e' punita ai sensi dell'art. 56 del d.lgs. n. 231/2007 con sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 200.000 euro.

La materia e' regolata:

dal Regolamento CE 1781/2006 del 15 novembre 2006;

dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (e successive modifiche ed integrazioni);

dal d.lgs 29 dicembre 2011, n. 230. 1. Definizioni.

Nel presente provvedimento si intende per:

a) «ordinante» la persona fisica o giuridica titolare di un conto che autorizza un trasferimento di fondi da tale conto; in mancanza di un conto, la persona fisica o giuridica che ordina il trasferimento di fondi;

b) «beneficiario del pagamento» la persona fisica o giuridica destinataria finale dei fondi trasferiti;

c) «prestatore di servizi di pagamento» uno dei seguenti organismi: istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento nonche', quando prestano servizi di pagamento, banche, Poste Italiane s.p.a., la Banca Centrale Europea e le banche centrali nazionali se non agiscono in veste di autorita' monetarie, altre autorita' pubbliche, le pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali se non agiscono in veste di autorita' pubbliche;

d) «prestatore intermediario di servizi di pagamento» prestatore di servizi di pagamento che non agisce per conto ne' dell'ordinante ne' del beneficiario del pagamento, ma partecipa all'esecuzione di un trasferimento di fondi;

e) «servizi di pagamento» le seguenti attivita':

1) servizi che permettono di depositare il contante su un conto di pagamento nonche' tutte le operazioni richieste per la gestione di un conto di pagamento;

2) servizi che permettono prelievi in contante da un conto di pagamento nonche' tutte le operazioni richieste per la gestione di un conto di pagamento;

3) esecuzione di ordini di pagamento, incluso il trasferimento di fondi, su un conto di pagamento presso il prestatore di servizi di pagamento dell'utilizzatore o presso un altro prestatore di servizi di pagamento:

esecuzione di addebiti diretti, inclusi addebiti diretti una tantum;

esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte di pagamento o dispositivi analoghi;

esecuzione di bonifici, inclusi ordini permanenti;

4) esecuzione di operazioni di pagamento quando i fondi rientrano in una linea di credito accordata ad un utilizzatore di servizi di pagamento:

esecuzione di addebiti diretti, inclusi addebiti diretti una tantum;

esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte di pagamento o dispositivi analoghi;

esecuzione di bonifici, inclusi ordini permanenti;

5) emissione e/o acquisizione di strumenti di pagamento;

6) rimessa di denaro;

7) esecuzione di operazioni di pagamento ove il consenso del pagatore ad eseguire l'operazione di pagamento sia dato mediante un dispositivo di telecomunicazione, digitale o informatico e il pagamento sia effettuato all'operatore del sistema o della rete di telecomunicazioni o digitale o informatica che agisce esclusivamente come intermediario tra l'utilizzatore di servizi di pagamento e il fornitore di beni e servizi;

8) emissione di moneta elettronica cosi' come definita nell'art. 1, lett. h-ter, del TUB;

f) «trasferimento di fondi» operazione di pagamento effettuata per conto di un ordinante, in via elettronica, da un prestatore di servizi di pagamento, allo scopo di mettere i fondi a disposizione del beneficiario presso un prestatore di servizi di pagamento; l'ordinante e il beneficiario possono essere la medesima persona;

g) «codice unico di identificazione» una combinazione di lettere, numeri o simboli, determinata dal prestatore di servizi di pagamento in conformita' con i protocolli del sistema di pagamento e di regolamento o del sistema di messaggistica utilizzato per effettuare il trasferimento di fondi;

h) «conto di pagamento» un conto intrattenuto presso un prestatore di servizi di pagamento da uno o piu' utilizzatori di servizi di pagamento per l'esecuzione di operazioni di pagamento, inclusi i trasferimenti di fondi;

i) «pagamento di copertura» trasferimento di fondi utilizzato quando non vi e' un rapporto diretto tra il prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante e quello del beneficiario ed e' quindi necessario ricorrere a una catena di rapporti (di corrispondenza o similari) tra prestatori di servizi di pagamento. In un pagamento di copertura sono coinvolti tre o piu' prestatori di servizi di pagamento; detto pagamento e' finalizzato a dare copertura finanziaria a un messaggio inviato dal prestatore dell'ordinante a quello del beneficiario con il quale si comunica direttamente il trasferimento di fondi medesimo;

l) giornata operativa: il giorno in cui il prestatore di servizi di pagamento del pagatore o del beneficiario coinvolto nell'esecuzione di un'operazione di pagamento e' operativo, in base a quanto necessario per l'esecuzione dell'operazione stessa. 2. Ambito di applicazione.

2.1 Ambito di applicazione soggettivo.

Le presenti Istruzioni si applicano ai trasferimenti di fondi in qualsiasi valuta, inviati o ricevuti da prestatori di servizi di pagamento italiani nonche' dalle succursali insediate in Italia di prestatori di servizi di pagamento aventi sede legale in uno Stato estero.

In particolare, secondo quanto prevede la vigente normativa, le presenti Istruzioni sono rivolte ai seguenti soggetti: istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento, banche, Poste Italiane s.p.a., altre autorita' pubbliche, pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali se non agiscono in veste di autorita' pubbliche.

2.2 Ambito di applicazione territoriale.

Ai sensi della vigente normativa, i riferimenti al territorio dell'Unione europea comprendono gli Stati membri dell'Unione europea nonche' i seguenti Paesi o territori: Norvegia, Islanda...

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